Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
tre, gli stessi operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione la documentazione tecnica relativa al prodotto in questione. Questo concerne innanzitutto i fabbricanti di imbarcazioni da diporto o dei relativi componenti, ma anche gli importatori privati di tali prodotti. I dettagli a questo proposito sono contenuti negli articoli 7-10, 12 e 19 della direttiva UE summenzionata. Di conseguenza, il capoverso 5 del presente articolo risulta obsoleto, poiché la corrispondente disposizione è contenuta nella direttiva europea.
Articolo 148h Valutazione della conformità
Il precedente titolo di questo articolo «Procedure di valutazione della conformità» viene sostituito dal titolo «Valutazione della conformità». Per lo svolgimento della valutazione della conformità e delle relative procedure viene inserito un rinvio diretto agli articoli da 19 a 24 della nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. In questi articoli si stabilisce quali procedure sono tenuti ad applicare rispettivamente il fabbricante e l’importatore privato, e quale procedura si debba seguire nel caso di trasformazioni rilevanti e di natanti costruiti per uso personale. Questi articoli contengono inoltre le procedure da applicare per quanto concerne la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto, le emissioni di gas di scarico, le emissioni acustiche, la valutazione post-costruzione e i requisiti supplementari.
Finora le procedure per lo svolgimento della valutazione della conformità erano elencate nell’allegato 20 dell’ONI. Con il riferimento diretto alla direttiva UE tale allegato può essere eliminato.
Il presente articolo non subisce modifiche di ordine materiale. In particolare, restano invariati i moduli per le prove relative alle singole categorie di natanti. Soltanto nel caso dei componenti è stata aggiunta un’ulteriore variante: d’ora in avanti i componenti potranno essere valutati anche mediante il modulo B (esame UE per tipo), in combinazione con il modulo E (conformità al tipo).
Art. 148i Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità
Anche in questo articolo può essere eliminato il rinvio agli allegati dell’ONI. Per quanto concerne le procedure di valutazione della conformità, il nuovo articolo conterrà infatti un rinvio diretto alla direttiva UE.
L’attuale contenuto del capoverso 2 può essere abrogato, poiché in futuro le valutazioni della conformità di imbarcazioni sportive, motori o componenti potranno essere svolte soltanto da organismi appositamente autorizzati, in base alle prescrizioni della nuova direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. Il nuovo capoverso 2 stabilisce invece che le valutazioni di conformità rilasciate dagli organismi notificati a norma dell’articolo 26 della suddetta direttiva sono riconosciute in Svizzera.