Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Questo allegato prescrive che, in futuro, tra l’attrezzatura minima per tutti i tipi di natanti, esclusi i gommoni, figuri anche il cordame. Inoltre, per i natanti a vela (n. 2 e 3) e i battelli a motore (n. 4 e 5), l’attrezzatura minima relativa agli agenti estinguenti da recare a bordo viene completata con un rinvio alle disposizioni del nuovo articolo 141.

Secondo le nuove disposizioni, sui natanti a vela con superficie velica fino a 15 m2 potrà essere presente anche un attingitoio per l’acqua anziché un secchio.

Non subiscono modifiche le disposizioni concernenti i gommoni (n. 7) e i battelli per il trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo (n. 8).

Allegato 19 Programmi d’esame

Il rinvio all’articolo dell’ONI, indicato tra parentesi all’inizio dell’allegato, è stato reso più preciso. In particolare, per l’articolo 86 viene aggiunto il riferimento al capoverso 1.

Le altre modifiche di questo allegato concernono solo la versione italiana dell’ordinanza.

Allegato 32 Programma d’esame per le imbarcazioni sportive

Il rinvio all’articolo dell’ONI, indicato tra parentesi all’inizio dell’allegato, è stato reso più preciso. In particolare, per l’articolo 100, vengono aggiunti i riferimenti ai capoversi 2 e 4.

Con l’adeguamento delle disposizioni relative ai fanali delle imbarcazioni sportive alla norma UNI EN ISO 16180 e con il riconoscimento delle relative dichiarazioni di conformità in questo ambito, d’ora in avanti non sarà più necessario verificare l’idoneità dei fanali nell’ambito del programma d’esame per le imbarcazioni sportive. Pertanto, questa parte sarà eliminata dal programma d’esame (lett. a).

Lo stesso principio vale anche per la misurazione del rumore in esercizio delle imbarcazioni sportive, il cui rispetto dei valori limiti fissati per le emissioni acustiche sarà certificato in futuro mediante una dichiarazione di conformità, sulla base del nuovo articolo 109.

Allegato 33 Verbale di collaudo

Analogamente all’allegato 9 (Documenti d’assicurazione), anche in questo allegato l’abbreviazione «HIN» viene affiancata dall’abbreviazione «CIN».