Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Sezione 4 Controllo periodico dei gas di scarico
Art. 13 In generale
I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi dall’OGMot (n. 13.1 e 13.2 OGMot).
Art. 14 Esenzione dal controllo periodico dei gas di scarico
Questa disposizione è stata ripresa dall’OGMot (n. 13.3 OGMot).
Art. 15 Controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato
NellʼOMBat viene introdotto l’obbligo di sottoporre a controlli periodici i sistemi per la riduzione
dell’emissione di particolato. In linea generale si può affermare che queste disposizioni sono conformi alle raccomandazioni dell’UFAM relative alla Direttiva aria cantieri.
Il controllo periodico si avvale di una procedura che prevede la misurazione del numero di particelle contenuto nel tubo di scarico dei motori. Si stabilisce un valore comparativo per il numero di particelle contenute in un centimetro cubo di gas di scarico, il quale non deve essere superato durante la misurazione. Se ciò avviene, si deve dedurre che il motore o il sistema di filtri antiparticolato non funzionano più in modo regolare. In questo caso occorre adottare misure adeguate per la loro riparazione.
Nell’articolo 9 capoverso 2 il valore limite stabilito per il numero di particelle (unità: numero di particelle/ kWh) si differenzia da quello fissato nell’articolo 15 (unità: numero di particelle/ cm3). Mentre il primo valore limite è rilevato mediante un banco di prova per motori, il rispetto del valore comparativo può essere verificato sul natante stesso mediante semplici strumenti di misurazione mobili.
Ai sensi del capoverso 3 di questo articolo, per questi strumenti di misurazione mobili si applicano gli stessi requisiti prescritti dall’ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210) e dalle relative disposizioni esecutive del DFGP.
I termini prescritti per i controlli periodici e per le relative misurazioni del numero di particelle sono fissati dal DATEC all’interno di disposizioni esecutive. Come per i controlli periodici dei gas di scarico dei motori impiegati nell’ambito del trasporto professionale, la misurazione del numero di particelle avrà presumibilmente scadenza annuale. Essa potrà essere effettuata in concomitanza con tali controlli. Nelle disposizioni esecutive sono introdotte anche prescrizioni concernenti la documentazione relativa alle misurazioni effettuate.