Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Il capoverso 4 stabilisce che, in occasione dell’installazione di nuovi motori ad accensione per compressione su natanti già esistenti e utilizzati a scopo professionale, occorre verificare se il nuovo motore supera il valore limite previsto per il numero di particelle di particolato di cui al capoverso 2. Se ciò accade, occorre inoltre verificare se l’installazione di sistemi di filtri antiparticolato sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Anche in questo caso la disposizione si applica a motori con potenza pari o superiore a 37 kW.
Art. 10 Istruzioni per la manutenzione e il funzionamento
Questa disposizione è stata ripresa dal numero 8.2 OGMot.
Art. 11 Controllo della produzione
L’OGMot prevede già lo strumento del controllo della produzione da parte dell’UFT. Questo controllo permette di stabilire se i motori sono conformi ai dati sui quali si basa il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione. Rispetto all’OGMot, nel capoverso 1 di questo articolo, oltre al certificato di omologazione, viene ora menzionata esplicitamente anche la dichiarazione di conformità.
Poiché dal 2008 in Svizzera non si effettuano più omologazioni concernenti i gas di scarico né vengono più rilasciati i relativi certificati di omologazione, le disposizioni che disciplinavano nel dettaglio la procedura per il controllo della produzione dei motori sono diventate obsolete. Pertanto, le prescrizioni in tal senso contenute finora nell’OGMot (ad es. scelta dei campioni ecc.) vengono ora abolite (n.
12.3-12.9 OGMot). Al loro posto, nel capoverso 2, si introduce un rinvio alle pertinenti norme delle direttive o dei regolamenti UE.
Il capoverso 3 stabilisce che lʼimportatore deve mettere a disposizione i motori previsti per il controllo della produzione e la necessaria documentazione. Egli deve inoltre assumersi i costi complessivi fino al termine del suddetto controllo. Questo aspetto era già disciplinato nel numero 12.2 OGMot. Poiché il titolare di una dichiarazione di conformità o di un certificato di omologazione è spesso domiciliato all’estero, spetta all’importatore assumersi tali costi, poiché risulterebbe difficile riscuotere crediti all’estero.
Art. 12 Controllo della produzione non superato
Questa disposizione è stata ripresa, per analogia, dall’OGMot, tenendo conto delle procedure conformi alle direttive e ai regolamenti europei (n. 12.10 OGMot).