Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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materiali costituiti da polveri respirabili, anche per i nanomateriali la principale via d’esposizione è l’inalazione. Per proteggere i lavoratori, in Svizzera vige già oggi un valore limite di polvere pari a 3 mg/m³.
SAG e Zürcher Tierschutz sono del parere che occorra una rielaborazione della definizione da parte dell’UE. Dato che una definizione di nanomateriale con il criterio del 50% nella distribuzione della grandezza dimensionale numerica può permettere che nanomateriali esistenti segnatamente nel settore alimentare non debbano essere etichettati, SAG e Zürcher Tierschutz propongono una definizione più stringente che includa anche i nanotubi di carbonio a parete multipla.
AG, AI, AR, BS, GL, LU, GR, SH, TG TI, ZG, ZH e chemsuisse chiedono che l’articolo 2 capoverso 2 lettera q numero 2 sia formulato in modo che non implichi per i nanomateriali una notifica ai sensi dell’articolo 24 OPChim. Per alcuni nanomateriali non elencati nell’EINECS, infatti, la formulazione scelta per l’articolo 2 capoverso 2 lettera q numero 2 OPChim implica già un obbligo di notifica, anche se nel loro caso tale obbligo sarà introdotto solo con la prossima revisione dell’OPChim (cfr. n. 1.5.2 del rapporto esplicativo).
economiesuisse, scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono lo stralcio del numero 2, adducendo che una definizione di sostanza esiste già. Tale capoverso pone altresì il problema della distinzione dei nanomateriali, in particolare quelli costituiti da più sostanze, dalle sostanze già esistenti. Inoltre, la definizione di sostanza proposta in questo numero crea un’inutile discrepanza con quella del REACH.
5.5 Agevolazione dell’etichettatura (art. 10 cpv. 3 e 3bis)
scienceindustries, SKW, Swissmem, Lonza AG, SVC e Virbac accolgono favorevolmente questa modifica. Soprattutto l’agevolazione dell’etichettatura per piccoli contenitori di prodotti destinati al pubblico fino a 125 ml o g in multicolli assicura la certezza del diritto.
5.6 Identificatore unico di formula (art. 15a)
AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, VKCS, chemsuisse, Tox Info Suisse e CP approvano l’introduzione come nell’UE sia dell’identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier – UFI) per identificare in modo univoco un prodotto e la sua composizione, sia dei relativi obblighi di annuncio ed etichettatura per migliorare l’informazione d’urgenza in caso di intossicazione. Tox Info Suisse sottolinea la grande importanza che riveste l’UFI per l’identificazione di prodot-
ti/miscele nel quadro della consulenza tossicologica d’urgenza.
economiesuisse, IG DHS, scienceindustries, SKW, Swissmem, Lonza AG, SVC e Virbac sono in linea di principio favorevoli all’introduzione dell’UFI; sottolineano i benefici che apporta, ma anche gli oneri che genera per tutte le parti coinvolte.
PLR, UDC, economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem, Swiss Textiles, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac propongono di sospendere la prevista introduzione dell’UFI finché la stessa UE non lo avrà adottato e i dettagli al riguardo non saranno noti.
AG, AI, AR, GL, SH, SO, VD, chemsuisse e IG DHS auspicano sistemi (più) semplici per generare UFI, convinti che ciò andrebbe a vantaggio della compliance.
AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, SH, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono l’inserimento in questo articolo dei preparati per uso esclusivamente industriale, per i quali l’UFI può essere indicato solo nella scheda di dati di sicurezza come previsto nell’allegato VIII del regolamento CLP4. Secondo il presente progetto di revisione, per tutti i preparati per uso professionale l’UFI può
4Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che
11/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018