Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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Rolic chiede che l’eventuale introduzione di un obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali sia preceduta da una rielaborazione dell’AIR che consideri il rispetto del principio di proporzionalità e la parità di trattamento dei soggetti giuridici sulla base di una valutazione trasparente dei rischi e dei pericoli.
5.3 Osservazioni sulla seconda revisione dell’OPChim prevista nel 2020
SKW e VSLF ritengono in linea di principio sensato concentrarsi sulle sostanze non registrate secondo il regolamento REACH dopo il 2018. Nondimeno, l’introduzione in Svizzera di un obbligo di notifica separato comporterebbe un notevole onere amministrativo e costi elevati per i fabbricanti e le autorità, mentre i benefici per la sicurezza dei prodotti chimici sarebbero relativamente esigui. Per questi motivi, VSLF si oppone a un obbligo di notifica per le sostanze non registrate secondo il REACH. La sicurezza dei prodotti chimici e la protezione dell’ambiente e della salute sono già oggi sufficientemente garantiti dalla scheda di dati di sicurezza e dall’etichettatura. Un obbligo di notifica può inoltre avere come conseguenza che, a causa di un onere sproporzionato, determinate sostanze non vengano più importate, impedendo così l’innovazione. Spesso, gli utilizzatori di nanomateriali non dispongono di dati sufficienti per la notifica prevista, in quanto i relativi fabbricanti non sono disposti a trasmetterli (segreto di fabbricazione ecc.). Per gli utilizzatori è quindi estremamente difficile e in parte impossibile effettuare una notifica. È quindi lecito chiedersi se una disponibilità di dati lacunosa abbia senso e contribuisca a innalzare il livello di protezione.
SKW e VSLF accolgono favorevolmente la decisione delle autorità di attendere che l’UE legiferi sui requisiti specifici per i nanomateriali (revisione degli allegati del regolamento REACH) per evitare ostacoli tecnici al commercio. Tuttavia, poiché ciò riguarda già l’obbligo di annuncio previsto dalla prima revisione dell’OPChim, anche quest’ultima deve essere rinviata fino all’adozione definitiva di un regolamento UE.
KMU-Forum è del parere che entrambe le decisioni del 2014 e del 2015 del Consiglio federale, volte a introdurre un obbligo di notifica per i nanomateriali e le sostanze EINECS non registrate, debbano essere riesaminate alla luce dell’AIR prima della seconda revisione dell’OPChim. Occorre valutare la possibilità di limitare il nuovo sistema di notifica esclusivamente alle sostanze immesse sul mercato dopo il 1° giugno 2018, ossia una volta conclusa l’ultima fase di registrazione prevista dal REACH, per ridurre gli oneri amministrativi e i costi delle aziende, in particolare delle PMI.
Secondo SAG e Zürcher Tierschutz, la revisione proposta segna un importante passo avanti che, tuttavia, risponde al bisogno di un intervento regolatorio solo in modo provvisorio e incompleto.
L’OPChim non è ancora una normativa per l’impiego di nanomateriali completa nell’ambito della legislazione in materia di prodotti chimici. La presente revisione deve essere ancora ampliata (l’entrata in vigore della 2a revisione dell’OPChim è prevista nel 2020). SAG e Zürcher Tierschutz deplorano la mancata menzione nel rapporto esplicativo del principio di precauzione, principio che deve essere applicato quando gli strumenti per la valutazione del rischio sono in fase di sviluppo e la valutazione ancora incerta del rischio è utilizzata come informazione ai fini del processo decisionale.
5.4 Definizioni
5.4.1 Prodotti intermedi non isolati (art. 2 cpv. 2 lett. jbis)
AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse fanno notare che la definizione di prodotto intermedio non isolato non corrisponde all’interpretazione comunicata durante la consultazione preliminare, quando era stato detto che il criterio per distinguere i «prodotti intermedi non isolati» è il fatto di non aver cambiato proprietario. Molti produttori utilizzano procedure discontinue nell’ambito delle quali, dopo aver isolato prodotti intermedi, li depositano temporaneamente per esempio in contenitori prima di passare alla fase successiva. La distinzione tra prodotti e prodotti intermedi sembra insomma non essere ancora del tutto a punto. Molte sostanze per l’uso industriale, di fatto, non sono nient’altro che prodotti intermedi trattati e come tali devono essere giuridicamente considerati alla stessa stregua di altri prodotti.
9/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018