Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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immesse sul mercato solamente nell’UE come base determinante per le richieste di dati in Svizzera.

AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse accolgono favorevolmente la riduzione dei requisiti relativi alle quantità immesse sul mercato. Come illustrato nel rapporto esplicativo concernente la revisione, per le aziende è difficile se non impossibile determinare le quantità di una determinata sostanza immesse complessivamente sul mercato anche da altre aziende. La proposta secondo l’articolo 6 capoverso 3 lettera b di considerare unicamente le quantità immesse sul mercato in Svizzera, non è comunque ideale. Per questo motivo AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse chiedono che l’articolo 25 non venga stralciato, bensì modificato come segue:

lett. a (stralciare);

lett. b se la sostanza è fabbricata in Svizzera: la quantità fabbricata annualmente dal fabbricante;

lett. c se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera: la quantità importata annualmente in Svizzera

dal notificante;

lett. d (stralciare).

AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse motivano tale richiesta adducendo che il rischio derivante da una sostanza aumenta con l’aumentare della quantità immessa sul mercato. Per le sostanze fabbricate in grandi quantità è quindi lecito esigere chiarimenti più approfonditi sul loro comportamento

nell’ambiente, mentre per le sostanze che vengono prevalentemente esportate, la revisione ha inutilmente abbassato i requisiti per un annuncio in Svizzera visto che le aziende interessate devono comunque mettere a disposizione i relativi dati per la registrazione nell’UE.

5.9 Impiego di dati di precedenti notificanti / durata di protezione (art. 29–33)

economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di garantire che l’organo di notifica comunichi al notificante il nome e l’indirizzo dei precedenti notificanti. A tale scopo, è necessario integrare l’articolo 29 capoverso 1 come segue: «Se l’organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti e al precedente notificante il nome e l’indirizzo del notificante.»

UDC, scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono che nell’articolo 30 capoverso 1 la durata di protezione dei dati sia prolungata da 10 a 12 anni (allineamento al diritto UE).

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di mantenere nell’articolo 31 capoverso 4 la possibilità di presentare una richiesta di differimento contemplata nel vigente articolo 32 capoversi 3, 4 e 5. La durata del differimento deve essere tanto lunga quanto il tempo che avrebbe impiegato il nuovo notificante se avesse dovuto effettuare lui stesso lo studio. Al riguardo, BASF rileva che, secondo il rapporto esplicativo (pag.17, osservazione sull’articolo 32), i termini stabiliti hanno lo scopo di garantire che il nuovo notificante possa impiegare i dati solo dopo un determinato lasso di tempo che corrisponde all’incirca a quello di cui avrebbe bisogno per presentare dati propri. BASF non concorda con questa affermazione dato che l’attuale durata degli studi, soprattutto quelli dispendiosi, è nettamente più lunga rispetto a quella menzionata nel progetto di revisione.

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di stabilire nell’articolo 31 capoverso 4 lettera b la parità d’informazione tra notificante e precedente notificante analogamente

all’articolo 29 capoverso 1.

Richiamando la Costituzione federale (protezione della creatura) e nuove evidenze scientifiche, SAG, TIR e Zürcher Tierschutz propongono di estendere l’applicazione degli articoli 31, 33 e 42 capoverso 1bis a tutti gli animali e di sostituire quindi il termine «vertebrati» con «animali».

TIR sottolinea che in alcun caso un mancato accordo può avere come effetto l’autorizzazione di nuovi esperimenti su animali, nemmeno se una mancata cooperazione da parte dei precedenti notificanti sia dovuta a motivi diversi dall’indennizzo. Un’integrazione dell’articolo 31 capoverso 4 che consenta all’organo di notifica di decidere in merito all’impiego dei dati analogamente all’articolo 33 capoverso 3 è pertanto opportuna.

scienceindustries, SKW e BASF chiedono lo stralcio dell’articolo 32 capoverso 5 lettera b (analoga-

13/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018