Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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Art. 80 cpv. 1 lett. a
Swissmem accoglie favorevolmente questo adeguamento alla LPChim.
scienceindustries, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di stralciare dal testo proposto il termine «fabbricate» riferito a quantità e di sostituire l’espressione «possono costituire» con «costituiscono», in quanto a far scattare l’obbligo di annuncio e di notifica non è la fabbricazione bensì l’immissione sul mercato. Le autorità possono quindi eseguire una valutazione della rilevanza anche solo sulla base delle quantità immesse in circolazione. L’espressione «possono costituire» amplia eccessivamente il campo di applicazione di questa disposizione che, secondo i partecipanti in questione, non può prescindere dalla presenza di un sospetto concreto iniziale circa la pericolosità di una sostanza.
Art. 93a: Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2017
economiesuisse, Swico, Swissmem e Swiss Textiles chiedono che il testo sia riformulato visto che, secondo il testo del progetto di revisione, devono essere annunciate tutte le sostanze che sono state immesse sul mercato o utilizzate in passato, indipendentemente dal momento in cui ciò è avvenuto e dal fatto che siano ancora utilizzate o meno.
Cpv. 2
scienceindustries, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di innalzare il termine per l’adempimento dell’obbligo di annuncio da dodici a ventiquattro mesi, dato che gli annunci in questione si basano su quelli dei nanomateriali che devono essere effettuati solo entro dodici mesi.
Cpv. 3
AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di allineare al diritto dell’UE lo scaglionamento e le date per l’indicazione dell’UFI previsti dalle disposizioni transitorie, fissando al 1° gennaio 2024 come termine ultimo per i prodotti destinati all’uso industriale (cfr. art. 15a).
Swissmem chiede lo stralcio del capoverso 3, visto che attualmente l’UFI non deve essere introdotto.
Visto l’importante onere generato, IG DHS chiede che il termine transitorio per l’introduzione dell’UFI venga prorogato di due anni alla fine del 2021.
Allegato 1 n. 1
Concerne soltanto il testo tedesco.
Allegato 5
TI chiede di stralciare la nota a piè di pagina dell’allegato 5, adducendo che comporta insicurezza all’interno del personale di vendita e difficoltà nel controllo da parte degli enti cantonali preposti.
BE chiede che i prodotti chimici etichettati con H410 in base al numero 1.2 lettera d dell’allegato 5 rivisto non vengano attribuiti al gruppo 2. Al riguardo, fa notare che è possibile distinguere i prodotti chimici etichettati con H410 classificati come Aquatic Chronic 1 (gruppo 2; esclusione della vendita a libero servizio a privati) dagli altri prodotti chimici etichettati con H410 solo tramite la scheda di dati di sicurezza (cap. 2). Nel commercio all’ingrosso, dove vengono venduti moltissimi prodotti chimici, chiarire sul posto se un determinato prodotto chimico può o no essere offerto nella vendita al libero servizio, richiederebbe una quantità di tempo eccessiva e aprirebbe la strada a possibili errori. Di difficile comprensione per i commercianti e le autorità esecutive, la modifica proposta comporta un maggiore onere per la sua attuazione pratica e maggiori pericoli per l’essere umano e l’ambiente nel quadro della fornitura.
BE chiede inoltre che i prodotti fitosanitari con il pittogramma di pericolo GHS09 siano attribuiti al
26/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018