Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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scienceindustries, ASASP, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC e Virbac chiedono l’introduzione di un limite di concentrazione per i nanomateriali contenuti nei preparati.
PLR, UDC, ASASP, scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC e Virbac sono contrari all’assoggettamento all’obbligo di annuncio dei nanomateriali non pericolosi, tra l’altro perché la proporzionalità non è garantita visto che per i nanomateriali, contrariamente ad altre sostanze e ad altri preparati (p. es. quelli con proprietà CMR), non è previsto alcun valore limite. L’articolo 19 OPChim definisce per tutte le altre sostanze pericolose limiti di concentrazione espliciti o impliciti, al di sotto dei quali l’annuncio non è richiesto.
Swiss Textiles e Swico chiedono che tutte le attività di registrazione o allestimento di un registro dei nanomateriali siano allineate al diritto UE.
SAG chiede che nei requisiti relativi ai dati richiesti per l’annuncio dei nanomateriali (art. 49 lett. c n. 7) la precisazione «se disponibili» sia stralciata, dato che proprio lo stato di aggregazione come pure il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie sono determinanti per le proprietà del nanomateriale.
Swissmem suggerisce di proseguire e accelerare i lavori in corso sui metodi di test e sulla classificazione dei nanomateriali anziché introdurre un obbligo di annuncio.
5.10.2.2 Obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali
Suva e BS approvano l’introduzione di un obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali; BS auspica però ulteriori misure per la protezione dei lavoratori.
Quasi tutte le associazioni industriali e aziende chiedono lo stralcio dell’obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali adducendo che:
i costi a carico degli utilizzatori di nanomateriali (tra l’altro per rilevare i parametri di caratterizzazione per nanoparticelle) sono sproporzionati rispetto ai benefici generati dall’annuncio in questione (SKW, Swico Swissmem, Swiss Textiles e VSLF);
raccogliere i dati richiesti è difficile o addirittura impossibile (Swissmem, Swiss Textiles, SKW, VSLF, IG DHS e KMU-Forum);
la cerchia delle aziende interessate dalla modifica della definizione di nanomateriali è stata estesa senza preavviso ai trasformatori per esempio di pigmenti e sostanze di riempimento senza attendere che l’UE legiferi in materia (SKW e VSLF);
un obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali che non prevede quantitativi soglia né esenzioni e non considera il potenziale di pericolosità è sproporzionale, in quanto lo stesso obbligo non esiste per l’impiego di sostanze e preparati pericolosi (p. es. con proprietà CMR) e i nanomateriali non sono di per sé pericolosi (economiesuisse, scienceindustries, SKW,
VSLF, ASASP, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC, Vdmi e Virbac);
in Svizzera, la prevenzione e la protezione dei lavoratori è già regolamentata in altri atti normativi, in particolare nella legge sul lavoro e nell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (Rolic);
tale obbligo costituisce un ampliamento eccessivo del quadro giuridico (Rolic);
non è chiaro in quale modo i dati raccolti dovranno essere utilizzati ai fini di un’eventuale prevenzione del rischio (Rolic).
Swico, Swissmem e Swiss Textiles criticano l’assoggettamento all’obbligo di annuncio di tutte le aziende che, consapevolmente o inconsapevolmente, impiegano vernici, lacche ecc. contenenti nanomateriali.
Secondo economiesuisse, scienceindustries, BASF, Lonza AG, Rolic e SVC, il nuovo capitolo non è inserito correttamente nella sistematica dell’ordinanza; se proprio necessario, il suo contenuto deve essere integrato nella parte dedicata all’obbligo di annuncio ordinario.
18/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018