Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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gruppo 2 indipendentemente dall’indicazione di pericolo e dalle dimensioni del contenitore. Se usati in modo inappropriato, infatti, le sostanze e i preparati con questo pittogramma di pericolo, introdotti direttamente nell’ambiente e passibili di divieti e restrizioni d’impiego, come per esempio i prodotti fitosanitari, comportano un rischio ambientale indipendentemente dall’indicazione di pericolo.
6 Progetto di revisione dell’OBioc, dell’OEPChim e dell’ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi
6.1 Progetto di revisione dell’OBioc
6.1.1 Osservazioni generali
AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, chemsuisse, VKCS, IG DHS e KMU-Forum accolgono favorevolmente le proposte di adeguamento dell’ordinanza sui biocidi (OBioc) all’evoluzione del corrispondente diritto dell’UE per assicurare il mantenimento
dell’accordo MRA stipulato con l’UE.
BE e VD constatano che l’OBioc rivista risulta più complessa nei suoi contenuti, ciò che mette in difficoltà soprattutto le PMI e aumenta lo sfruttamento delle risorse dei servizi cantonali per i prodotti chimici.
UDC esprime il proprio sconcerto per il fatto che un errore dell’UE abbia indotto il Consiglio federale a modificare un’ordinanza (introduzione dell’art. 26 cpv. 8bis OBioc) e ritiene che, al riguardo, la Svizzera dovrebbe esortare l’UE a rispettare i termini.
scienceindustries accoglie favorevolmente tutti gli adeguamenti che eliminano gli ostacoli al commercio con l’UE e consentono alle due parti di progredire di pari passo.
JardinSuisse sostiene l’eliminazione degli ostacoli al commercio proposta, visto che i suoi membri hanno bisogno di principi attivi di qualità.
Swiss Textiles fa notare che, dal 2014, i prodotti tessili con funzione primaria biocida (p. es. zanzariere trattate) sono soggetti all’obbligo di omologazione. Per questo motivo, accoglie favorevolmente gli adeguamenti apportati nel 2016 dall’UE riguardanti le autorizzazioni di un singolo prodotto appartenente a una famiglia di biocidi e prodotti di riferimento.
Swiss Textiles osserva che la decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione
dell’8 giugno 2016, secondo cui una coperta per cavalli impregnata di permetrina è un biocida e quindi necessita di un’autorizzazione, ha creato grande incertezza nell’industria tessile per quanto riguarda la distinzione tra articoli trattati e biocidi. A far pendere l’ago della bilancia è stata la pubblicità dell’azione insetticida della coperta; se le informazioni sul prodotto non vi avessero dato risalto, la coperta in questione sarebbe stata considerata solo un articolo trattato non soggetta all’obbligo di autorizzazione.
L’esempio descritto è emblematico del fatto che un’eccessiva regolamentazione non implica un innalzamento del livello di sicurezza. Swiss Textiles invita coloro che siedono negli organi UE competenti a evitare nel limite del possibile casi analoghi nella legislazione europea.
6.1.2 Commercio parallelo (art. 13a)
BE, CP, JardinSuisse, Suisse Textiles e KMU-Forum approvano esplicitamente l’omologazione per il commercio parallelo.
AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse accolgono favorevolmente il chiarimento apportato dall’introduzione delle omologazioni per il commercio parallelo, secondo cui le importazioni parallele senza omologazione non sono conformi alla legge, e il conseguente miglioramento della comunicazione da parte delle autorità esecutive nei confronti dei responsabili
27/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018