Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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sionale. Dato che le disposizioni del diritto del lavoro non si applicano agli allievi occorre inserire nell’OPChim un rimando a tali norme. Il campo di applicazione deve essere esteso anche agli allievi al di sotto dei 15 anni in quanto anch’essi, a scuola, seguono già lezioni in materie naturalistiche durante le quali effettuano esperimenti. A questo proposito, per definire lo stato della tecnica ci si può orientare sul materiale didattico riconosciuto, le informazioni tecniche di associazioni e la guida menzionata.
FR, GR, TG, VS, ZG e VKCS chiedono che la prima frase dell’articolo 64 capoverso 3bis venga modificata come segue «È vietato fornire sostanze e preparati del gruppo 1 a persone minorenni nell’ambito di attività scolastiche» e che la seconda frase venga stralciata. A loro modo di vedere, la restrizione concernente la fornitura proposta nel capoverso 3bis deve riguardare unicamente le sostanze del gruppo 1 in tutti i tipi di scuola. L’introduzione di una norma chiara che vieta gli esperimenti effettuati dagli allievi con sostanze molto tossiche, esplosive, cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in tutte le scuole al di fuori dell’ambito della formazione professionale è un passo nella giusta direzione. È opportuno che tali esperimenti vengano sostituiti con altri che utilizzano sostanze meno problematiche. Gli esperimenti dimostrativi con sostanze del gruppo 1 effettuati dai docenti rimangono invece possibili. Il gruppo 2 comprende soprattutto soluzioni diluite di acidi e basi a basse concentrazioni, visto che parecchie sono fondamentalmente classificate o soggette all’obbligo di etichettatura come corrosive (Skin Corr. 1, H314). Ciò nonostante – anche KPH e Professoren PH LU ne sono convinti – utilizzarle in modo sicuro nel quadro di esperimenti effettuati dagli allievi è possibile.
KS Wohlen propone di riformulare il testo del capoverso 3bis come segue: «Nelle scuole medie superiori è ammessa la fornitura controllata di sostanze dei gruppi 1 e 2 agli studenti nel quadro di tirocini e lavori di approfondimento (p. es. lavori di maturità).»
KS ZürichN chiede che nei licei sia consentita la fornitura controllata di prodotti chimici dei gruppi 1 e 2 agli studenti nel quadro di tirocini e altri contesti particolari (lavoro di maturità, lavoro di progetto ecc.).
SG, Conférence recteurs FR, KS Baden, KSGR, KS ZürichN, Mittelschulen SG, RKAGKS e RKSGM chiedono che le restrizioni concernenti la fornitura di prodotti chimici nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali siano applicate allo stesso modo. La distinzione scuola professionale/scuola media superiore è motivata dal fatto che i giovani che svolgono un apprendistato, sul lavoro sottostanno sì a leggi sul lavoro e sulla protezione della gioventù supplementari che non valgono per gli studenti delle scuole medie superiori, ma tali leggi si applicano solo all’attività professionale e non alla scuola professionale. Inoltre, gli insegnanti sono altamente qualificati per cui la discriminazione delle scuole medie superiori non si giustifica. Gli studenti, poi, soprattutto quelli con chimica come opzione specifica, devono imparare a utilizzare i prodotti chimici in modo responsabile visto che anche nella loro futura formazione universitaria avranno a che fare con queste sostanze. Il loro impiego, quindi, torna direttamente utile alla formazione degli studenti.
SSPSN chiede di stralciare il termine «professionale» dall’articolo 64 capoverso 3.
Per rendere possibile la discussione e affinché vi sia chiarezza per docenti e direzioni scolastiche, SG, Conférence recteurs FR, Mittelschulen SG, KS Baden e RKSGM propongono di raccogliere le sostanze oggetto di restrizioni concernenti la fornitura in un elenco esplicito.
SG, AMHZG, AKSA, Conférence recteurs FR, DCK, Kantonschulen LU, Mittelschulen SG, KS NW,
RKSGM e VSN chiedono che la fornitura di sostanze dei gruppi 1 (fatta eccezione per le sostanze CMR o le sostanze di cui all’allegato 1.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici7) e 2 sia ammessa nelle scuole medie superiori. Contrariamente alla formazione professionale, alle lezioni di chimica dei licei, infatti, agli allievi vengono fornite sostanze tossiche solo raramente e in quantità molto esigue e, di conseguenza, l’esposizione individuale rimane quasi sempre minima. Gli studenti liceali, inoltre, possono sempre contare su una guida da parte di esperti, anche per i lavori di maturità. L’insegnamento della chimica ha come obiettivo anche quello di imparare a utilizzare
correttamente le sostanze chimiche pericolose in vista della futura vita professionale, mentre tra i suoi obiettivi di studio, anche come materia fondamentale, contempla l’acquisizione di esperienze nella
7ORRPChim; RS 814.81
22/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018