Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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agli altri obblighi di notifica, comunicazione e annuncio, il vigente articolo 87 capoverso 2 relativo ai compiti dei Cantoni deve essere integrato di conseguenza, dato che il nuovo obbligo di cui

all’articolo 71a non è coperto dal vigente articolo 87 capoverso 2 lettere a–f.

Secondo BS, attuare le disposizioni sulla protezione dei lavoratori nell’utilizzazione di nanomateriali costituisce una sfida. Attualmente, le autorità cantonali interessate non sono sufficientemente formate in questo ambito e i costi di una formazione adeguata sono estremamente elevati. Per questo motivo, BS ritiene che la protezione dei lavoratori che utilizzano nanomateriali debba essere attuata dalle autorità federali e che debba essere conferita loro la relativa competenza.

La Suva fa notare che, poiché conformemente all’articolo 50b capoverso 1 dell’ordinanza sulla

prevenzione degli infortuni8 ha il compito di sorvegliare l’applicazione delle prescrizioni sulla

prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende sottoposte alla LAINF, anche la

sorveglianza delle disposizioni sull’impiego di nanomateriali rientra tra le sue competenze. Ritiene quindi di cruciale importanza che le informazioni raccolte nell’ambito della prevista procedura di annuncio e notifica secondo l’OPChim siano disponibili, ma constata con rammarico che il rapporto esplicativo non spiega in che modo tali informazioni saranno rese accessibili ai servizi coinvolti.

5.17 Altre osservazioni su singoli articoli del progetto dell’OPChim

Art. 1 cpv. 4

AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di adeguare il rimando all’ordinanza sulle derrate alimentai e gli oggetti d’uso entrata in vigore il 1° maggio 20179.

Art. 1 cpv. 5 lett. c

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse propongono di aggiornare le deroghe al campo di applicazione e di adeguarle alle pertinenti disposizioni dell’UE. Al riguardo, segnalano che mentre il regolamento CLP non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme che elenca, allo stato finito, destinate all’«utilizzatore finale» – laddove per utilizzatore finale si intende «il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di

un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare» (CLP-FAQ dell’ECHA #0182) –

l’OPChim non si applica ai prodotti finiti che elenca, destinati agli «utilizzatori professionali o privati». Questa netta differenza nel campo di applicazione svolge un ruolo importante soprattutto perché la nuova legge sulle derrate alimentari estende la definizione di «derrate alimentari» a «tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione» (art. 4 LDerr10), ossia anche agli additivi e alle sostanze aromatizzanti. Di conseguenza, occorre chiarire che nella catena di trasformazione gli additivi e le sostanze aromatizzanti rimangono assoggettati alle disposizioni in materia di etichettatura dell’OPChim.

Art. 1 cpv. 5 lett. c n. 1

AG, AI, AR, BL, FR,GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse fanno notare che il rimando alla definizione contenuta nella legge sulle derrate alimentari deve essere aggiornato alla nuova versione di quest’ultima in vigore dal 1° maggio 2017 (nuovo: art. 4 LDerr).

Art. 6 cpv. 3 lett. b

GL, SH e chemsuisse rimandano al loro commento sull’articolo 25.

Secondo scienceindustries, Lonza AG, SVC e Virbac non è chiara l’entità delle ripercussioni di questa

8OPI; RS 832.30

9ODerr; RS 817.02

10LDerr; RS 817.0

24/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018