Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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nunciato a istituire un registro europeo dei nanomateriali. Se il Consiglio federale confermerà l’obbligo generale di annuncio indipendente dal potenziale di pericolosità, PLR e Swissmem chiedono che venga perlomeno definito un limite bagatella per ridurre a un numero ragionevole il numero di aziende coinvolte.

USC approva esplicitamente l’introduzione di un obbligo di annuncio per la fabbricazione,

l’importazione e l’impiego di nanomateriali. Il rapporto finale del PNR 64 «Opportunità e rischi dei nanomateriali» evidenzia tra l’altro che le conoscenze sul comportamento dei nanomateriali, per esempio nel suolo, sono molto scarse; per questo motivo la fabbricazione, l’importazione e l’impiego di queste sostanze devono avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, il che implica anche la pubblicazione nel registro dei prodotti.

SKW fa notare che per i nanomateriali contenuti nei prodotti cosmetici è possibile che vengano effettuati più annunci disciplinati da diversi atti normativi.

KMU-Forum chiede che:

 negli annunci di nanomateriali vengano chiesti unicamente dati non coperti dal segreto di fabbricazione;

 nel rapporto esplicativo venga fornita una descrizione precisa di coloro che soggiacciono a entrambi gli obblighi di annuncio di nanomateriali (art. 48 e art. 71a);

 le importazioni per uso proprio da parte delle PMI siano esentate dall’obbligo di annuncio.

ASASP sottolinea che non esiste alcun nesso causale tra la sola dimensione nanometrica e il pericolo. economiesuisse puntualizza che non vi è alcuna prova scientifica che tutti i nanomateriali esistenti implichino un pericolo generale, come suggerisce la OPChim rivista.

In linea di principio, Vdmi approva l’intenzione di migliorare la protezione dei lavoratori. Tuttavia, considerate le misure già predisposte, nell’introduzione dell’obbligo di annuncio Vdmi e BASF non intravvedono praticamente alcun beneficio in grado di compensare l’onere generato da un obbligo generale di annuncio dei nanomateriali indipendente da una pericolosità intrinseca.

Tenuto conto delle catene di trasformazione delle sostanze di riempimento e dei pigmenti contenuti nei materiali sintetici e del fatto che non è previsto alcun limite minimo per l’obbligo di annuncio, Vdmi dubita che le aziende che impiegano nanomateriali siano al massimo 600 come indicato nel rapporto esplicativo.

In generale, BASF e Vdmi non vedono alcuna base per un obbligo generale di annuncio per nanomateriali nel quadro di un’ordinanza sulla protezione contro le sostanze pericolose. Al contrario, ritengono che tale misura non faccia altro che diffondere e alimentare l’opinione errata secondo cui i nanomateriali siano di per sé pericolosi. Al riguardo, citano soprattutto gli articoli 71a–c, che obbligano i clienti dei fabbricanti ad annunciare un impiego di nanomateriali, ciò che non è il caso per sostanze pericolose come, per esempio, quelle con proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

CP osserva che, nel rapporto esplicativo, l’unico motivo addotto per giustificare l’introduzione

dell’obbligo di annuncio di tutti i nanomateriali è la creazione di una banca dati finalizzata

all’introduzione di un obbligo di notifica per determinati nanomateriali. Tale obiettivo comporta un elevato onere amministrativo. Per questo motivo, chiede che l’obbligo di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego sia stralciato dal progetto di revisione. Ritiene inoltre opportuno attendere che l’UE legiferi in materia.

Rolic fa notare che l’obbligo di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego non prevede deroghe né per piccole quantità né per scopi di ricerca e sviluppo. L’obiettivo della raccolta di informazioni

sull’impiego di nanomateriali costituisce un ampliamento eccessivo del quadro giuridico. Dal rapporto esplicativo non si evince in quale misura il rilevamento di dati sulle sostanze pericolose contribuirà a innalzare il livello di protezione. L’onere amministrativo risultante da tale ampliamento e le verifiche analitiche volte a rilevare i parametri di caratterizzazione per nanoparticelle richiesti soprattutto dalla nuova definizione di nanomateriale, generano costi supplementari considerevoli. Per le aziende attive nella ricerca i maggiori costi costituiscono un problema, soprattutto nel caso dei nanomateriali che non

16/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018