Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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dell’immissione sul mercato. Dato che il concetto del commercio parallelo è stato introdotto già tempo fa per i tipi di omologazione compatibili con il diritto dell’UE, appare logico applicarlo anche alle omologazioni transitorie.

OW, SZ e UR appoggiano la prevista estensione del commercio parallelo ai biocidi che contribuirà a ridurre i prezzi di questi prodotti. Nondimeno, respingono insieme a NW l’introduzione di una procedura di omologazione per biocidi già autorizzati nell’UE.

AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse nutrono riserve riguardo al commercio parallelo di biocidi in quanto ridurrà la motivazione dei responsabili dell’immissione sul mercato a presentare domande per la prima omologazione. AG, AI, AR e BL chiedono che, parallelamente all’introduzione dell’omologazione semplificata per il commercio parallelo, vengano create le condizioni quadro necessarie per non scoraggiare le prime omologazioni. In particolare, occorre evitare che i primi notificanti siano inutilmente penalizzati dalle importazioni parallele, per esempio prevedendo la riscossione di emolumenti analoghi.

AG, AI, AR e chemsuisse ritengono inoltre impossibile stimare il maggiore onere per l’esecuzione da parte dei servizi cantonali per i prodotti chimici causato dall’importazione parallela di biocidi omologati (numero maggiore di aziende da controllare).

In linea di principio, VD accoglie favorevolmente il commercio parallelo, ma osserva che per i non addetti ai lavori è difficile cogliere la differenza tra il capoverso 1 e il capoverso 1bis.

Secondo ADPD, la soluzione per il commercio parallelo proposta è inaccettabile per le PMI, poiché spesso sono queste ultime a presentare domanda per una prima omologazione di un biocida in Svizzera. Chi come primo notificante è tenuto a pagare CHF 5000.- o addirittura da CHF 15 000.- a

CHF 60 000.- per la valutazione di un’autorizzazione dell’Unione europea, non accetterebbe mai che solo poco tempo dopo un distributore parallelo debba pagare solo circa CHF 1000.- per

un’omologazione parallela. Le PMI riforniscono anche i grandi distributori, le cooperative d’acquisto ecc. Con la soluzione proposta, questi clienti non farebbero altro che attendere una prima notifica da parte di un terzo per chiedere subito dopo una propria omologazione per il commercio parallelo.

VSS accoglie favorevolmente l’introduzione del concetto del commercio parallelo per i biocidi che, secondo le regolamentazioni transitorie nazionali, possono essere immessi sul mercato in Svizzera e nell’UE, in quanto potrebbe consentire di eliminare determinate situazioni di monopolio.

USS approva sia il concetto del commercio parallelo per i biocidi che possono essere immessi sul mercato conformemente alle regolamentazioni transitorie nazionali, sia le procedure per la valutazione da parte dei servizi svizzeri competenti delle domande di approvazione di principi attivi e di autorizzazione presentate nell’UE. Queste procedure di valutazione consentiranno un’armonizzazione volta a garantire un elevato livello di sicurezza.

6.1.3 Protezione degli animali (art. 29 e altri)

TIR fa notare che, nel campo di applicazione dell’OBioc, la revisione proposta sembra peggiorare la situazione degli animali da laboratorio ciò che, non da ultimo, crea anche una grande incertezza del diritto. Il rafforzamento della protezione degli animali perseguito nell’OPChim e il chiarimento del quadro giuridico (ingresso e art. 42 cpv. 1bis) devono essere attuati in modo sistematico anche

nell’OBioc.

TIR rileva che, mentre l’articolo 29 dell’OBioc vigente rimanda agli articoli 31 capoverso 1 (obbligo di domanda cautelativa del notificante) e 32 capoversi 1 e 2 (obbligo di informazione dell’organo di notifica) dell’OPChim vigente, l’articolo 29 dell’OBioc rivista non contempla più l’obbligo di informazione dell’organo di notifica. Ne consegue che il notificante non è più automaticamente informato sulla misura in cui non sono necessari nuovi esperimenti su vertebrati in vista della notifica. Ciò equivale di fatto a un indebolimento della protezione degli animali da laboratorio, tanto più che non è assolutamente chiaro cosa accadrà in seguito. TIR propone di mantenere le vigenti disposizioni in materia o di applicare quelle dell’OPChim anche nell’OBioc (art. 31–33 OPChim).

28/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018