Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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e controlli, vede alcuni Paesi di produzione meno sviluppati continuare a impiegare prodotti chimici tossici, salvo poi sciacquarli, al termine della catena di fabbricazione, con più lavaggi al fine di rispettare i valori limite dell’UE – con le conseguenze del caso per le acque e la popolazione locale. Questa situazione è emblematica di come, nelle catene di fornitura fortemente globalizzate come quella dell’industria tessile, una legislazione UE sempre più dettagliata tenda complessivamente a peggiorare la protezione dell’ambiente e della salute. Ovviamente, un’armonizzazione del diritto svizzero in materia di prodotti chimici con quello dell’UE è imprescindibile per i membri di Swiss Textiles.
L’Amministrazione federale è invitata a tenere conto di queste osservazioni nei gruppi di lavoro sul REACH nei quali la Svizzera è rappresentata e a impegnarsi a favore della proporzionalità presso le istituzioni europee. Anche in futuro, per l’industria tessile e dell’abbigliamento il REACH deve rimanere uno strumento utile e utilizzabile che mira a ridurre l’inquinamento nel suo insieme e migliorare la tutela della salute a livello globale.
Swissmem approva il fatto di evitare gli esperimenti su animali e di applicare il principio di precauzione per l’utilizzazione di sostanze secondo, ma è contraria a una ripresa affrettata di disciplinamenti UE futuri non ancora decisi nonché al sospetto generale che aleggia su tutti i nanomateriali. Respinge anche un inutile aumento dell’onere amministrativo per assolvere gli obblighi di annuncio.
SAG e Zürcher Tierschutz accolgono favorevolmente la modernizzazione del diritto in materia di prodotti chimici che migliora ulteriormente la protezione delle persone e dell’ambiente dai prodotti chimici e dai nanomateriali in Svizzera.
4.1 Formulazione dei testi giuridici e tecnica del rimando
GE e VD ritengono che la crescente complessità delle norme tecniche e le discrepanze terminologiche tra UE e Svizzera rendano i testi posti in consultazione di difficile comprensione. Questa difficoltà è evidente per le PMI, che devono rivolgersi ai servizi cantonali per i prodotti chimici per una consulenza. Secondo GE, anziché ad atti normativi svizzeri sarebbe opportuno rimandare a regolamenti e direttive UE. CP, al contrario, deplora il crescente numero di rimandi al diritto UE.
USC constata che l’ordinanza contiene in parte formulazioni estremamente complesse, ciò che la rende di difficile comprensione e complica la corretta attuazione delle prescrizioni. Raccomanda pertanto di verificare l’intelligibilità degli articoli e di apportare adeguamenti laddove necessario.
5 Progetto di revisione dell’OPChim; RS 813.11
5.1 Osservazioni generali
GE ritiene indispensabile un’etichettatura che menzioni la presenza di nanomateriali in un prodotto. USS sottolinea che solo una chiara etichettatura anche dei nanomateriali consente ai lavoratori di utilizzare i relativi prodotti sempre con la dovuta cautela, per esempio con dispositivi di protezione individuale o in atmosfera controllata.
scienceindustries fa notare che alcuni punti della revisione dell’OPChim posta in consultazione hanno ripercussioni significative per i suoi membri.
USS segnala che, malgrado sia chiaramente sancito nella legge sul lavoro3, alcuni datori di lavoro rifiutano di sostenere i costi per i dispositivi di protezione individuale. Chiede quindi che nell’OPChim venga esplicitamente regolamentata l’assunzione dei costi da parte del datore di lavoro.
3 RS 822.11
7/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018