Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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6.1.4 Nuova prassi di pubblicazione
AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse approvano la nuova prassi di pubblicazione per gli elenchi dei principi attivi (allegati 1 e 2 dell’OBioc) che permetterà di recepire e pubblicare in tempi brevi le decisioni dell’UE.
USS nutre riserve al riguardo e chiede che gli allegati continuino a essere disponibili anche in forma stampata.
6.1.5 Altre osservazioni su singoli articoli del progetto di revisione dell’OBioc e sui relativi commenti
Art. 1a cpv. 3 lett. e (proposta al di fuori della procedura di consultazione)
chemsuisse segnala che il rimando all’ODerr deve essere aggiornato.
Art. 26a Termini di liquidazione
APDP ritiene che i termini di liquidazione proposti siano troppo corti. Molte PMI acquistano biocidi per più anni, poiché in caso contrario i prezzi di approvvigionamento sarebbero troppo alti a causa dei quantitativi esigui. Se, nella peggiore delle ipotesi, un’omologazione venisse revocata per fine
stagione, non rimarrebbe tempo per la liquidazione. Ciò risulta particolarmente problematico in caso di rivendita a commercianti. APDP chiede pertanto che i termini siano adeguati come segue: 1 anno anziché 180 giorni per l’immissione sul mercato e 1 anno anziché 180 giorni anche per la consegna a consumatori finali. Questa soluzione consente una liquidazione ordinata ed evita uno smaltimeno inutile e inquinante di articoli qualitativamente ineccepibili.
Art. 30
Cpv. 1
KomABC accoglie favorevolmente il mantenimento dell’articolo 30 e la relativa integrazione. Ciò nonostante, raccomanda l’introduzione, dopo l’espressione «servizi di valutazione», di un rimando che precisi o elenchi tali servizi. Soprattutto in caso di lotta contro pericoli imprevisti (eventi B) un elenco chiaro e un chiarimento preventivo della responsabilità costituiscono un vantaggio. Un elenco dei servizi torna utile anche allo Stato maggiore federale NBCN che, in presenza di tali eventi, deve assumere il comando e disporre l’omologazione temporanea per situazioni eccezionali.
Cpv. 4
VD chiede che l’espressione nel testo francese «répond probablement aux exigences» venga rivista.
Cpv. 6
Vedi raccomandazione di KomABC relativa all’articolo 30 capoverso 1 (=> rimando).
Art. 62c cpv. 3
AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZH, VKCS e chemsuisse fanno notare che, dal
28 febbraio 2017, gli articoli trattati contenenti principi attivi che non soddisfano più le condizioni per l’immissione sul mercato, non possono più essere immessi sul mercato. Dato che in Svizzera il termine «immissione sul mercato» include qualsiasi fornitura e messa a disposizione a terzi, esso riguarda anche gli articoli trattati fabbricati prima di tale data. Nell’UE, per contro, per «immissione sul mercato» si intende unicamente la «prima messa a disposizione sul mercato». La discrepanza involontaria che ne deriva – il diritto svizzero in materia di biocidi e articoli trattati è altrimenti armonizzato con quello dell’UE – dovrà essere eliminata alla prossima occasione.
29/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018