Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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KMU-Forum chiede di rinviare l’introduzione di questo obbligo fino a quando l’UE non avrà legiferato in materia.

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di inserire i nanomateriali nell’allegato 1 della direttiva CFSL 6508 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Gli annunci di determinati utilizzatori di nanomateriali servono in particolare a permettere ai competenti organi di esecuzione della protezione dei lavoratori di conoscere e consigliare adeguatamente le aziende che utilizzano queste sostanze. L’assoggettamento delle imprese che utilizzano nanomateriali alla direttiva CFSL 6508 fornirebbe una base per

l’attuazione delle misure di protezione dei lavoratori e per la valutazione della legislazione sul lavoro e sull’assicurazione contro gli infortuni da parte delle competenti autorità esecutive.

AG, AI, AR, BS, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS, chemsuisse e Swissmem chiedono inoltre che un eventuale obbligo di annuncio sia limitato alle aziende che presentano un rischio di esposizione ai nanomateriali in quanto tali. Nel caso di quelle che utilizzano preparati contenenti nanomateriali in forma legata (p. es. una vernice) la relativa esposizione dei lavoratori e dell’ambiente è trascurabile. AG, AI, AR, BS, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse constatano che gli utilizzatori di preparati contenenti nanomateriali non possono adempiere un eventuale obbligo di annuncio, dato che la necessaria trasmissione delle informazioni lungo la catena degli utilizzatori non è disciplinata. Swissmem puntualizza che, soprattutto l’obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali come componente di un preparato non è stato annunciato in questa forma dalle autorità.

AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di aggiungere ai dati richiesti nell’articolo 71b le «categorie di rilascio nell’ambiente». Oltre alla protezione dei lavoratori, infatti, è importante anche la questione della possibile esposizione ambientale. A tale scopo, possono essere utilizzate le environmental release categories (ERC) secondo il capitolo R16 degli

«Orientamenti sugli obblighi di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica» dell’ECHA.

Alcuni partecipanti alla consultazione sono del parere che le indicazioni richieste nell’articolo 71b non siano adeguate:

 la protezione dei dati annunciati nei confronti di terzi deve essere garantita; la descrizione di procedure (PROC) non deve essere rivelata in quanto si tratta di informazioni sensibili legate al processo di fabbricazione (scienceindustries, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);

 il codice NOGA non ha nulla a che vedere con lo standard di sicurezza (scienceindustries,

SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);

 le lettere b–d possono essere sostituite integralmente con il codice CPID (scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);

 l’impiego previsto secondo la lettera e non ha nulla a che vedere con lo standard di sicurezza (scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);

 descrivere la categoria di procedura secondo la lettera f con le PROC è di difficile attuazione per le PMI: valutare tutte le PROC per ogni impiego comporta un notevole onere supplementare; sarebbe opportuno sostituire le PROC con una selezione comprensibile di categorie di procedura definite in Svizzera nel tool RPC (scienceindustries, SKW, BASF, KMU-Forum,

Lonza AG, SVC e Virbac); al riguardo, SKW propone la categoria dei prodotti (PC) (cfr. «Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica»

dell’ECHA», capitolo R.12., versione 3.0, dicembre 2015, pag. 50); se questo requisito sarà mantenuto, KMU-Forum inviterà la SECO a redigere una guida;

 le fasce quantitative inferiori ai 100 kg secondo la lettera g sono inutili; occorre introdurre un limite bagatella pari ad almeno 100 kg o 1 t per anno e sostanza (scienceindustries, SKW,

ASASP, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac).

Swissmem e Swiss Textiles ritengono che non occorra introdurre requisiti separati per il contenuto degli annunci riguardanti i nanomateriali: quelli dell’articolo 49 sono sufficienti.

SAG e Zürcher Tierschutz chiedono che nell’articolo 71b lettera d la precisazione «se disponibili» sia

19/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018