Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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Seilnacht osserva che le proposte di modifica sono confusionarie e poco differenziate. La piazza formativa svizzera (soprattutto le scuole secondarie) ne subirebbe una limitazione tale da non essere più in grado di insegnare alcune competenze di base. Se le modifiche in questione saranno confermate, si creerà una situazione assurda in cui, per esempio, un quindicenne potrà acquistare soda caustica diluita in negozio, ma non potrà effettuare esperimenti con questa sostanza a scuola. Secondo Seilnacht è senz’altro opportuno non consentire agli allievi di determinate classi di effettuare esperimenti con sostanze pericolose, ma occorrono molte più differenziazioni. Il divieto nei confronti degli allievi delle scuole svizzere di svolgere esperimenti correntemente effettuati e consentiti nelle scuole di tutt’Europa deve essere respinto perché non permetterebbe più di garantire l’adempimento del mandato di formazione. Non si tratta di esperimenti pericolosi e irresponsabili bensì di esperimenti standard irrinunciabili. L’obbligo di indossare occhiali e guanti di protezione unito a un insegnamento competente e a un piano scolastico funzionante per lo smaltimento dei rifiuti permettono agli allievi di utilizzare le sostanze in questione in modo sicuro. L’utilizzazione di sostanze è una competenza fondamentale e fa parte del mandato di formazione dei piani didattici delle scuole per un impiego sicuro di prodotti chimici a casa. Se ciò venisse vietato nelle scuole secondarie, il numero di incidenti domestici aumenterebbe drasticamente. Seilnacht raccomanda di escludere dagli esperimenti effettuati dagli allievi della scuola media superiore le sostanze del gruppo 1 e solo una parte di quelle del gruppo 2, ossia solo le righe e ed f dell’allegato 5 OPChim. Ritiene anche assolutamente necessario prevedere una regolamentazione più severa per le scuole elementari.

AG, AI, AR, GL, LU, SH, VS, ZH e chemsuisse chiedono di rinunciare alla riformulazione del vigente articolo 64 capoverso 3 OPChim e all’aggiunta del capoverso 3bis argomentando che le norme per un’utilizzazione sicura dei prodotti chimici a scuola saranno esposte nella prevista guida dei servizi cantonali per i prodotti chimici. La revisione proposta limita l’utilizzazione di prodotti chimici del gruppo 2 esclusivamente alle scuole medie superiori. In molte scuole è indubbiamente necessario un intervento: durante i loro controlli, in più istituti i Cantoni hanno infatti rinvenuto sostanze estremamente pericolose stoccate in luoghi non sicuri. Tuttavia, è lecito chiedersi se tale situazione possa e debba essere risolta introducendo restrizioni concernenti la fornitura di prodotti chimici agli allievi. La soluzione proposta, infatti, non disciplina l’acquisto da parte dei docenti e la conservazione delle sostanze in questione. Anche nei gruppi 1 e 2 vi sono alcune sostanze e categorie di sostanze che, sotto

un’adeguata guida e supervisione, possono essere utilizzate in modo sicuro a scuola. In pratica, nella scuola dell’obbligo/scuola secondaria non si fa praticamente uso delle sostanze del gruppo 1. Nel gruppo 2, il nuovo divieto riguarda normalmente acidi e basi. Con ogni probabilità le scuole medie superiori gradirebbero utilizzare anche determinate sostanze pericolose del gruppo 1 (p. es. in piccoli gruppi guidati di stagisti o nel quadro di lavori di maturità).

Secondo VD, il testo del capoverso 3 deve essere formulato in modo più chiaro e occorre ponderare gli svantaggi di tale norma. Sarebbe inoltre opportuno sostituire il concetto di «fornitura» con «accesso» a determinati prodotti chimici. La disposizione di cui al capoverso 3bis è in linea di principio giustificata, ma difficilmente attuabile. VD propone di riformularla in modo che a scuola agli allievi sia vietato l’accesso ai prodotti chimici del gruppo 1 e, per quanto riguarda quelli del gruppo 2, di rinviare alla guida all’impiego sicuro di prodotti chimici nelle scuole svizzere.

AG, AI, AR, BL, GL, SO e chemsuisse propongono (ZH in via subordinata) di verificare se, anziché modificare il vigente articolo 64 OPChim, non sia opportuno inserire un rimando alle disposizioni in materia di protezione dei giovani lavoratori. Le restrizioni all’impiego secondo l’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro5 e la pertinente ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani6 si applicano per analogia agli allievi minorenni di tutte le classi di età. Nelle scuole al di fuori dell’ambito della formazione professionale, il ruolo delle misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, che devono essere allegate ai piani di formazione approvati dalla SEFRI e dalla SECO, è assunto dall’istruzione, dalla guida e dalla supervisione da parte dei docenti. Il livello di protezione degli allievi deve corrispondere a quello dei giovani che svolgono una formazione profes-

5 RS 822.115

6 RS 822.115.2

21/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018