Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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modifica. scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac la criticano: già oggi, infatti, le autorità sono al corrente che i dati che esige provengono da studi che in molti casi le aziende non possono produrre (cfr. anche commento agli art. 27 e 71a–71c) a causa delle condizioni quadro legali (p. es. contratto di consorzio secondo il REACH).

Swissmem ritiene che, ai fini della classificazione, sia sensato includere tutti i dati accessibili rilevanti per il controllo autonomo. Tuttavia, dubita che le aziende possano effettivamente accedere ai dati desiderati o procurarseli. In ogni caso, un onere amministrativo supplementare è inevitabile.

Art. 27 cpv. 2 lett. a ed e, e cpv. 4

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono che il testo dell’articolo 27 capoverso 2 lettera e sia modificato come segue: «tutti i documenti e le informazioni liberamente disponibili nella propria azienda concernenti (SKW: le proprietà,) l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.» La formulazione proposta nel progetto di revisione pone problemi in quanto implica un notevole ampliamento del campo di applicazione. I requisiti relativi ai dati devono orientarsi alle quantità immesse sul mercato svizzero. Come già esposto nel commento sull’articolo 6, non è garantito che «tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti le proprietà» di sostanze possano essere messi a disposizione anche delle autorità. Inoltre, occorre tenere presente che la qualità dei dati è incerta e la loro disponibilità deve essere ragionevolmente limitata (p. es. ai dati acquisiti secondo gli standard OCSE). Se le autorità intendono entrare in possesso di studi, per esempio presentati

all’ECHA nel quadro di una registrazione REACH, allora devono avviare trattative in tal senso con l’ECHA senza imporre ulteriori oneri alle imprese. scienceindustries, Lonza AG, SVC e Virbac fanno inoltre notare che l’ECHA ha messo a disposizione sul proprio sito dati dettagliati derivanti da studi. Per le aziende svizzere, è giuridicamente difficile se non impossibile trasmettere altri dati oltre a questi se chi li possiede è una ditta estera.

economiesuisse e Swissmem chiedono di modificare il testo della lettera e come segue: «tutti i documenti e le informazioni accessibili al pubblico o liberamente disponibili nella propria azienda concernenti le proprietà, l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.» L’espressione «tutti i documenti e le informazioni disponibili» comporta infatti un notevole aumento dell’onere amministrativo. Inoltre, difficilmente le aziende riusciranno ad accedere a tutti i dati richiesti.

Basandosi su argomenti analoghi, Swiss Textiles propone di limitare l’obbligo di fornire dati per esempio a «tutti i documenti liberamente disponibili».

Per garantire che siano presi in considerazione tutti i dati recenti, SAG e Zürcher Tierschutz

propongono di riformulare il testo della lettera e come segue: «tutti i documenti e le informazioni disponibili allo stato attuale delle conoscenze, concernenti le proprietà, (…).»

Art. 49 lett. c n. 4 e art. 49 lett. d n. 3 (non interessati dal progetto di revisione)

FR, LU, TG, TI, VS, ZG, VKCS e chemsuisse propongono di integrare l’articolo 49 lettera c numero 4 e l’articolo 49 lettera d numero 3 come segue: «la classificazione e l’etichettatura, esclusi i consigli di prudenza (frasi P) di cui all’articolo 22 del regolamento CLP dell’UE.» A loro modo di vedere, infatti, i centri d’informazione tossicologica (Tox Info Suisse) non necessitano delle frasi P per garantire

l’informazione in caso di urgenza. Per chi deve adempiere l’obbligo di annuncio, questa aggiunta semplifica leggermente la procedura.

Art. 73 cpv. 3 e 5 lett. h

scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC, Swissmem e Virbac chiedono che, oltre all’identità e alle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza dei prodotti intermedi, anche quelle dei nanomateriali siano riconosciute come coperte dal segreto di fabbricazione e, di conseguenza, degne di protezione.

25/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018