Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine

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mente al diritto dei brevetti) e il mantenimento all’articolo 32 capoverso 6 vigente, così che i nuovi notificanti possano utilizzare i dati di classificazione per redigere le schede di dati di sicurezza.

5.10 Nuovi obblighi di annuncio

In linea di principio, quasi tutti i Cantoni, VKCS e chemsuisse accolgono favorevolmente l’introduzione dei nuovi obblighi di annuncio per i prodotti intermedi e i nanomateriali sintetici immessi sul mercato, nonché per le aziende che impiegano nanomateriali sintetici per fabbricare prodotti. Ciò rende infatti possibile una panoramica/una tracciabilità dei prodotti disponibili e delle aziende coinvolte anche per i prodotti intermedi e i nanomateriali.

BL osserva che i nuovi obblighi di annuncio generano oneri supplementari difficilmente stimabili per le aziende interessate e per i servizi cantonali per i prodotti chimici. Occorre quindi limitare tali obblighi alle sostanze e ai preparati pericolosi e definire quantitativi soglia adeguati di conseguenza.

economiesuisse e Swiss Textiles respingono l’inutile aumento dell’onere amministrativo derivante dall’adempimento degli obblighi di annuncio.

5.10.1 Introduzione di un obbligo di annuncio per i prodotti intermedi

UDC ritiene inutile introdurre un obbligo di annuncio per i prodotti intermedi pericolosi per consentire alle aziende di ridurre al minimo i rischi adottando le relative misure di protezione. Le aziende stesse hanno tutto l’interesse ad adottare tali misure e non hanno bisogno di ulteriori prescrizioni da parte delle autorità, dato che nessuno meglio di loro è in grado di valutare quali misure siano le più efficaci.

CP ricorda che la protezione dei lavoratori compete principalmente al datore di lavoro. Inoltre, non è chiaro quali misure debbano essere adottate e se siano efficaci e proporzionate. Per questo motivo è contrario all’introduzione dell’obbligo citato.

scienceindustries, SKW, Lonza AG, SVC e Virbac constatano che attualmente, in Svizzera, i prodotti chimici intermedi sottostanno al controllo autonomo e sono esentati dagli obblighi di annuncio e notifica. Orientato all’uso, questo approccio regolatorio svizzero per i prodotti chimici intermedi basato sulla responsabilità individuale e commisurato al rischio è più semplice e meno burocratico rispetto al relativo disciplinamento del regolamento REACH e costituisce pertanto un importante vantaggio della piazza svizzera per l’industria chimica e farmaceutica, che deve essere mantenuto.

scienceindustries, Swissmem, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac propongono di escludere dall’obbligo di annuncio i prodotti intermedi non commercializzati in Svizzera. Chem. prod. Ind., Bachem, Cilag, Dottikon, Kolb, ECSA, Firmenich, Geistlich, Givaudan, Lonza, Rohner, Siegfried e Sigma-Aldrich propongono di escludere i prodotti intermedi isolati che non lasciano lo stabilimento aziendale. Le aziende e le associazioni menzionate sono inoltre concordi nel chiedere una deroga per i prodotti intermedi importati da utilizzatori industriali per uso proprio. SKW, Swissmem, Swiss Textiles e KMU-Forum chiedono di escludere in linea di principio dall’obbligo di annuncio i prodotti intermedi importati per l’uso proprio professionale. In alternativa, KMU-Forum propone di fissare un limite minimo di 1 t/a per l’importazione per uso proprio.

Secondo scienceindustries, SKW, Lonza AG, SVC e Virbac, l’obbligo di annuncio per i prodotti intermedi «immessi sul mercato» ha una portata troppo ampia e, nella forma prevista, non è strettamente necessario. I prodotti importati non commercializzati non vengono forniti a terzi, ma solo venduti direttamente dalla ditta produttrice importatrice. Per questo motivo devono sottostare unicamente al controllo autonomo alla stessa stregua degli altri prodotti intermedi per uso proprio non forniti a terzi.

Eventuali rischi per i lavoratori e l’ambiente connessi con i prodotti intermedi importati o ulteriormente trattati in azienda sono sufficientemente coperti dalle disposizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori, dell’ambiente e delle acque nonché, in caso di trasporto in Svizzera, dal diritto in materia di merci pericolose.

14/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018