Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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5.2 Osservazioni sull’analisi d’impatto della regolamentazione e della consultazione prelimi-
nare
Commissionata dall’UFSP a una ditta esterna, l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) effettuata tra novembre 2015 e aprile 2016, si basa su dieci colloqui e discussioni puntuali con esperti, undici studi di casi sulla sostenibilità per le PMI, un’indagine online tramite associazioni (riscontro:
77 risposte su 309 invii, ossia il 25%) e una validazione dei risultati attraverso altri studi di casi con le PMI e colloqui per esempio con rappresentanti di associazioni. Nel giugno del 2016, l’UFSP ha consultato in via preliminare nell’ambito di una conferenza importanti attori coinvolti (servizi cantonali, associazioni industriali e ONG).
UDC, scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac fanno notare che, per quanto riguarda gli obblighi di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego, i costi elevati a carico delle aziende (caratterizzazione di sostanze solide) e dei servizi cantonali per i prodotti chimici (analitica) non sono stati considerati nell’AIR. Lo stesso vale per l’onere causato dal lavoro di verifica a carico di tali servizi. UDC contesta la qualità dell’AIR che, ancora una volta, giudica insufficiente.
scienceindustries, VSLF, BASF, Lonza AG, SKW, SVC e Virbac ritengono che l’AIR sui nanomateriali non possa costituire la base per decidere l’introduzione delle modifiche proposte, dato che la definizione di «nanomateriale» contenuta nel progetto di revisione è diversa rispetto a quella utilizzata per le inchieste condotte nel quadro dell’AIR (p. es. è stata eliminata la frase secondo cui un materiale è considerato nanomateriale soltanto quando è fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti dalle dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto superficie specifica-volume del materiale). Il numero di prodotti interessati dalle modifiche in questione è quindi nettamente maggiore.
Secondo Swissmem, l’AIR è incompleta in quanto non ha tenuto conto né della proposta di modifica della definizione di nanomateriale né del previsto obbligo di annuncio per i nanomateriali. Swissmem respinge i netti inasprimenti apportati a diversi punti del progetto di revisione anche rispetto a quanto annunciato durante la consultazione preliminare.
scienceindustries e chem. prod. Ind. segnalano che, nella consultazione preliminare così come
nell’AIR, si è parlato di prodotti intermedi commercializzati e che questo termine è stato interpretato nel senso di prodotti intermedi commercializzati in Svizzera da aziende svizzere. Il fatto che il progetto di revisione faccia ora riferimento alla definizione di immissione sul mercato contenuta nella legge sui prodotti chimici fa sì che nel termine citato rientrino anche tutti i prodotti intermedi importati per uso proprio professionale, ciò che amplia notevolmente il campo di applicazione.
SKW e VSLF fanno notare che nell’AIR e nella consultazione preliminare è stato più volte ribadito che i pigmenti contenenti nanomateriali non devono essere considerati nanomateriali bensì unicamente sostanze che hanno un effetto nanospecifico, ma questo non è ciò che si evince dal progetto posto in consultazione.
Swiss Textiles osserva che, dall’ultimo incontro con gli attori coinvolti, la definizione di nanomateriale è stata modificata e l’obbligo di annuncio è stato esteso. Di conseguenza, anche l’AIR alla quale il rapporto esplicativo fa riferimento non è più valida. Complessivamente, quindi, nei punti fondamentali per Swiss Textiles il progetto di revisione non corrisponde più alla versione discussa durante gli incontri con gli attori coinvolti, ma è stato sensibilmente inasprito. Swiss Textiles critica questo modus operandi e respinge i giri di vite apportati.
KMU-Forum chiede un aggiornamento dell’AIR riguardo a:
l’impatto della modifica della definizione di nanomateriale;
gli obblighi di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego;
la possibilità dei soggetti giuridici di ricevere da fornitori (esteri) i dati richiesti per adempiere gli obblighi di annuncio e di notifica e i relativi costi, con riferimento in particolare anche agli ostacoli al commercio parallelo; e
la valutazione dei costi supplementari e dell’onere amministrativo a carico delle aziende interessate per l’annuncio di prodotti intermedi importati per uso proprio, se questa fattispecie sarà assoggettata all’obbligo di annuncio.
8/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018