Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
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chimica rilevante e pratica, un mandato di formazione quest’ultimo che la revisione dell’ordinanza non può mettere a repentaglio.
5.13 Nuova prassi di pubblicazione
AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, chemsuisse, Swissmem e VKCS approvano la nuova prassi di pubblicazione per l’elenco delle sostanze candidate (allegato 3
dell’OPChim), in quanto consente di riprendere e pubblicare in tempi brevi le decisioni dell’UE sulle sostanze estremamente preoccupanti. Swissmem propone di aggiornare la nota a piè di pagina n. 19 dell’allegato 3 all’ultima modifica del 1° novembre 2016.
USS e CP nutrono riserve riguardo alla pubblicazione solo su Internet di determinati allegati con elenchi di sostanze. USS chiede che gli allegati continuino a essere pubblicati anche in forma stampata. CP ritiene che questa modifica comprometta l’integrità del diritto.
5.14 Attuazione dei nuovi obblighi di annuncio
AG, AI, AR, BL, BS , FR, GL, GR, LU, NE, OW, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse fanno notare che il tool RPC che l’organo di notifica per prodotti chimici utilizzerà per ricevere i nuovi annunci di prodotti intermedi, nanomateriali e aziende che impiegano nanomateriali dovrà essere adeguato per tempo ai nuovi requisiti (con particolare attenzione agli scopi e alla facilità d’uso). Insieme a SZ, puntualizzano che prima di estendere l’obbligo di annuncio occorrerà tassativamente migliorare l’usabilità del tool in questione. In caso contrario, un’indisciplinatezza negli annunci da parte delle imprese sarà inevitabile e rimetterà in discussione i vantaggi delle nuove disposizioni.
NE chiede che sia garantita la possibilità di trasferire facilmente nello RPC le informazioni strutturate menzionate nell’allegato VIII del regolamento CLP.
NW chiede che, per quanto riguarda l’obbligo di annuncio, sia le aziende sia le autorità esecutive possano disporre di strumenti semplici e di facile utilizzo.
5.15 Ripercussioni per le autorità esecutive
La maggioranza dei Cantoni, VKCS, chemsuisse, economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC e Vdmi osservano che soprattutto la sorveglianza dei nuovi obblighi di annuncio comporta oneri supplementari per i servizi cantonali per i prodotti chimici. La maggioranza dei Cantoni, VKCS e chemsuisse temono quindi che, considerate le limitate capacità di queste ultime, non sia possibile garantire una sorveglianza regolare su tutto il territorio nazionale. La sorveglianza in questione dovrà essere priorizzata nel quadro di apposite campagne temporanee e tematicamente limitate, e a scapito di altri compiti esecutivi.
Secondo scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac, l’obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali richiede un’esecuzione effettiva da parte della autorità, pena una distorsione del mercato. Con ogni probabilità, le autorità esecutive non saranno né tecnicamente né organizzativamente in grado di far applicare le prescrizioni per tutti i prodotti sul mercato e non ha molto senso introdurre regolamentazioni se poi la loro attuazione non può essere garantita.
5.16 Competenza per l’esecuzione degli obblighi di annuncio per i nanomateriali e il loro im-
piego (art. 87 cpv. 2)
AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di inserire nel vigente articolo 87 capoverso 2 il controllo degli annunci di impiego di nanomateriali (art. 71a) aggiungendovi una nuova lettera. Se l’obbligo di annuncio per l’impiego di nanomateriali previsto dal progetto di revisione dovrà essere sorvegliato dai servizi cantonali per i prodotti chimici analogamente
23/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018