Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
stralciata, dato che proprio lo stato di aggregazione come pure il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie sono determinanti per le proprietà del nanomateriale.
IG DHS segnala che sinora, per quanto riguarda i nanomateriali, ha applicato un proprio codice di comportamento (http://www.igdhs.ch/sites/default/files/coc_nanotechnologien_d_150210.pdf) e che non è chiaro se gli obblighi previsti da quest’ultimo siano sufficienti per adempiere quelli di legge.
scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac propongono di integrare l’articolo 71c lettera a aggiungendo il seguente testo «… nel formato richiesto dall’organo di notifica, o in qualsiasi altro formato di uso corrente elaborabile elettronicamente come PDF, XLS o DOC.» oppure di stralciare la lettera a e rimandare all’articolo 51.
5.11 Protezione degli animali (ingresso e art. 42 cpv. 1bis)
BL, NE, OW, SZ, UR, CP, H+ e TIR accolgono favorevolmente l’inquadramento giuridico della
protezione degli animali nell’ingresso e l’indicazione esplicita secondo cui gli esperimenti su animali per conoscere le proprietà di sostanze chimiche costituiscono l’ultima ratio. CP sottolinea che le norme svizzere corrispondono a quelle del regolamento REACH.
UDC, al contrario, ritiene che questa modifica sia inutile vista l’autoregolamentazione molto severa del settore.
NE fa notare che la protezione degli animali da laboratorio è già ben radicata nell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e propone di inserire nell’articolo 42 capoverso 1bis un rimando al capitolo 6 dell’OPAn (art. 112–149).
scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di integrare l’articolo 42 capoverso 1bis come segue: «Il fabbricante non può eseguire esperimenti su vertebrati se i pericoli possono essere valutati con altri metodi (p.es. dell’OCSE) o se l’esperimento non è necessario dal punto di vista scientifico (p.es. a causa di conclusioni per analogia con il metodo del read-across oppure con modelli QSAR).»
TIR suggerisce inoltre di porre in risalto nell’articolo 43 l’impiego di metodi 3R. L’esperienza insegna che questo aspetto non viene tenuto automaticamente in debita considerazione. Anche Zürcher Tierschutz chiede l’applicazione del principio 3R.
TIR auspica un’estensione del campo di applicazione a tutti gli animali, o almeno a quelli elencati nell’articolo 112 OPAn.
5.12 Fornitura di prodotti chimici nel quadro della formazione (art. 64 cpv. 3 e 3bis)
BS si oppone alle restrizioni concernenti la fornitura di prodotti chimici nella scuola dell’obbligo. Anche BE ritiene che le prescrizioni di questo articolo siano eccessive.
AG, AI, AR, GL, LU, SH, VD, VS, ZH e chemsuisse segnalano che chemsuisse, con il sostegno dell’UFSP, dell’UFAM e della SECO, intende elaborare e in seguito applicare una guida all’impiego sicuro di prodotti chimici nelle scuole svizzere che illustra lo stato della tecnica in questo ambito. Il confronto responsabile con i pericoli derivanti dalle sostanze chimiche e l’applicazione delle misure di protezione adeguate sono contenuti di apprendimento che verranno meno con una rinuncia
all’utilizzazione di sostanze pericolose.
Secondo AG, AI, AR, GL, LU, SH, VS, ZH, chemsuisse e Seilnacht, una consegna del docente agli allievi durante la lezione non corrisponde a una «fornitura» ai sensi dell’OPChim. L’estensione del concetto di «fornitura» a «consegna» in un’azienda o in un’organizzazione è in contrasto con il vigente principio dell’OPChim in base al quale con tale concetto si intende la fornitura professionale a terzi. L’estensione proposta crea quindi un’incertezza terminologica riguardo all’utilizzazione di prodotti chimici anche nelle aziende al di fuori dell’ambito scolastico.
20/35 Rapporto sui risultati della consultazione, rev. OPChim&OBioc del gennaio 2018