Rapporto OIAt OEn

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

I requisiti dell’OEn devono essere soddisfatti a partire dal momento in cui entrano in vigore i regolamenti in materia di ecodesign su cui si basano. È pertanto fissata una scadenza per le disposizioni dell’OIAt sulla messa in commercio (o sulla messa in servizio nel caso degli apparecchi di riscaldamento conformemente alle norme armonizzate nell’ambito del diritto in materia di prodotti da costruzione; cfr. n. 2) di tali impianti a combustione:

 l’articolo 20 capoverso 1 lettere a-f è applicabile fino al 25 settembre 2018 (caldaie e bruciatori ad aria soffiata alimentati con gas e olio, scaldacqua ad accumulazione e scaldacqua ad azione istantanea);

 l’articolo 20 capoverso 1 lettera g è applicabile fino al 31 dicembre 2019 (caldaie a combustibile solido);

 l’articolo 20d lettera a è applicabile fino al 31 dicembre 2021 (apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido).

Questa procedura garantisce una transizione dall’OIAt all’OEn senza soluzione di continuità36.

5.2 Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tec-

niche estere

La revisione dell’OIAt rende necessario l’adeguamento dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

Al momento della loro introduzione nel 2004 e nel 2007, le prescrizioni dell’OIAt sulla messa in commercio di impianti a combustione alimentati con olio, gas e legna hanno comportato una deroga al principio CdD nell’OIPPE. Conformemente al principio CdD, secondo l’articolo 16a capoverso 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) i prodotti che sono conformi alle prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE) e che sono stati legalmente immessi in commercio in uno Stato membro dell’UE o dello SEE possono essere immessi in commercio anche in Svizzera. L’articolo 2 lettera c numero 3 OIPPE elenca le categorie di impianti a combustione che non sottostanno al principio CdD e possono essere immessi in commercio in Svizzera solo se sono soddisfatte le prescrizioni specifiche dell’OIAt. Con il recepimento nell’OEn delle prescrizioni europee in materia di ecodesign concernenti l’efficienza energetica e le emissioni, le corrispondenti prescrizioni dell’OIAt sono abrogate. Non appena saranno entrate in vigore le singole disposizioni dell’OEn per le varie categorie di impianti in sostituzione delle corrispondenti prescrizioni dell’OIAt, le deroghe al principio CdD nell’OIPPE non saranno più necessarie. La loro durata è quindi limitata come segue:

- articolo 2 lettera c numero 3 OIPPE, dal primo al quarto trattino: al 25 settembre 2018;

- articolo 2 lettera c numero 3 OIPPE, quinto trattino: al 31 dicembre 2021.

Ciò significa che dopo il 31 dicembre 2021, ossia dopo che saranno entrate in vigore le ultime nuove prescrizioni dell’OEn sulla messa in commercio di impianti a combustione per il riscaldamento d’ambiente locale, potranno essere stralciate dall’OIPPE tutte le deroghe CdD per gli impianti a combustione.

In seguito alla modifica dell’OIAt del 19 settembre 2008 è stato necessario introdurre una deroga CdD anche per le macchine di cantiere (art. 2 lett. c n. 7 OIPPE). Alla scadenza dei periodi transitori previsti dalla presente revisione dell’OIAt per le macchine di cantiere, questo numero

36 Nell’ambito della Strategia energetica 2050, il 1° gennaio 2018 è prevista l’entrata in vigore di una nuova ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne). A partire da tale data, le appendici 2.1 e 2.25, menzionate in questo capitolo e già inserite nell’OEn, figureranno nell’OEEne e non più nell’OEn. Anche le nuove appendici 2.28, 2.29 e 2.30, introdotte nell’OEn con la presente modifica dell’OIAt, saranno trasferite nell’OEEne. La loro struttura in base al disegno corrisponde già agli allegati della futura ordinanza sull’efficienza energetica. Non appena l’OEEne sarà in vigore, tutti i rimandi del presente progetto di revisione dell’OIAt saranno modificati dall’OEn all’OEEne e sarà adeguata nuovamente la numerazione degli allegati. 34/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319