Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
Allegato 2 cifra 88 cpv. 1, primo periodo
Alla cifra 88 «Cantieri edili» il rimando alla limitazione delle emissioni delle macchine di cantiere è stralciato, dal momento che non si fa più alcuna distinzione tra le macchine di cantiere e le altre macchine.
Allegato 3 cifra 1 cpv. 1 lett. b
Nel campo d’applicazione dell’allegato 3 si precisa che sono espressamente considerati impianti a combustione, e di conseguenza devono adempiere le prescrizioni dell’allegato, anche i forni per uso industriale, per esempio i forni per la pizza. Di norma, già oggi le autorità interpretano il testo in questo modo. La menzione dei forni di cottura mira tuttavia a fare chiarezza, il che favorisce l’armonizzazione dell’esecuzione.
Allegato 3 cifra 22 lett. e e f
In questa disposizione sono enumerati gli impianti a combustione che non devono essere sottoposti a controlli periodici. Per gli impianti alimentati con carbone e legna non sono più esclusi in modo generale tutti gli impianti con una potenza termica fino a 70 kW, bensì solo quelli per il riscaldamento d’ambiente locale (compresi quelli collegati al sistema idraulico). Questo adeguamento è necessario per introdurre la misurazione periodica sulle caldaie per combustibili solidi con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.
Allegato 3 cifra 3 cpv. 3
Le potenze di più apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di una medesima unità d’esercizio devono essere sommate per fissare i valori limite d’emissione applicabili. L’attuale capoverso 3 definisce deroghe generali a questa regola: se più singoli focolari con una potenza fino a 1 MW sono alimentati con lo stesso combustibile, le loro potenze non sono sommate per fissare i valori limite. Ciò assume rilievo poiché di norma con l’aumentare della potenza i valori limite dell’OIAt applicabili diventano più severi. Non è prevista alcuna somma neanche per le unità d’esercizio degli impianti a combustione fino a 10 MW se i singoli impianti a combustione sono alimentati con combustibili differenti. Nelle situazioni di fabbisogno termico variabile, invece di un unico grande focolare ha senso installare più piccoli impianti a combustione, che possono essere accesi o spenti a seconda del bisogno e non devono essere fatti funzionare in caso di carico parziale. Tali «cascate» con due o più impianti sono utili in particolare anche per gli impianti a legna, dal momento che in caso di esercizio a carico parziale questi ultimi provocano spesso più emissioni che non alla potenza nominale.
La formulazione attuale delle deroghe al capoverso 3 è un po’ di difficile comprensione ed è quindi sostituita con una formulazione più semplice. Per fissare i valori limite delle unità d’esercizio comprendenti più focolari singoli destinati a ottimizzare l’esercizio dell’impianto, l’autorità competente deve basarsi sulle potenze dei singoli impianti. Non sarebbero conformi a questo principio le unità d’esercizio con più impianti a combustione che servono unicamente ad aggirare valori limite più severi.
Per calcolare l’altezza del camino, in tutte le situazioni è invece determinante la potenza totale, dal momento che l’altezza deve essere dimensionata in base al carico totale delle emissioni per proteggere dalle immissioni.
22/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319