Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
Art. 14 cpv. 2
In questo capoverso, la raccomandazione di metodi di misurazione idonei è sostituita da una formulazione più generica circa raccomandazioni per l’esecuzione. Questa formulazione permette di emanare, oltre alle già esistenti raccomandazioni dell’UFAM per la misurazione delle emissioni, anche raccomandazioni concernenti il monitoraggio delle emissioni (p. es. mediante misurazioni continue) o la garanzia di qualità. Sarà così possibile concretizzare in una raccomandazione anche come debba essere fornita la prova delle regole riconosciute della metrologia secondo il nuovo articolo 13a.
Art. 19b cpv. 1bis
Siccome il regolamento (UE) 2016/1628 prescrive lo stesso valore limite di PN delle disposizioni dell’OIAt per le macchine di cantiere, l’unica prova di conformità che devono fornire le macchine di cantiere che corrispondono ai requisiti dell’allegato 2 del regolamento 2016/1628 (norma sui gas di scarico della fase V) è l’omologazione.
Art. 20 cpv. 1 lett. a e d-h
L’articolo 20 stabilisce le condizioni per la messa in commercio di impianti a combustione fabbricati in serie. A causa delle condizioni quadro mutate in seguito alla revisione totale del diritto in materia di prodotti da costruzione nel 2014 (cfr. n. 2), i prodotti da costruzione che rientrano nel campo d’applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea devono essere eccettuati da questo articolo. Si tratta degli impianti a combustione menzionati nell’OIAt vigente alla lettera e (apparecchi di riscaldamento con bruciatore a vaporizzazione d’olio secondo la norma EN 1) e degli impianti a combustione fabbricati in serie per il riscaldamento d’ambiente locale19 alimentati con legna o carbone menzionati alla lettera h. Per il periodo transitorio fino all’entrata in vigore dei requisiti in materia di ecodesign nell’OEn (cfr. n. 5), i requisiti relativi alle emissioni degli impianti di cui alla lettera h fabbricati in serie sono formulati in un nuovo articolo 20d quale condizione per la messa in servizio. Le esigenze relative alla messa in commercio dei bruciatori a vaporizzazione d’olio sono disciplinate direttamente nell’OEn riveduta e sono quindi stralciate dall’OIAt. Per quanto riguarda gli impianti a combustione alimentati con legna, all’articolo 20 restano soltanto le caldaie a legna (lett. g), per le quali si applicano immutate le prescrizioni sulla messa in commercio.
Anche i requisiti per le stufe tradizionali costruite in opera (stufe in maiolica) e i separatori di polvere secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera h numeri 1 e 2 dell’OIAt vigente sono trasferiti rispettivamente all’articolo 20d (stufe tradizionali costruite in opera) e all’allegato 3 cifra 524 capoverso 1.
In tutto l’articolo, «potenza termica» è sostituito con «potenza termica nominale». Il campo d’applicazione risulta così coerente con le norme europee corrispondenti.
La prova della conformità è fornita come finora secondo l’articolo 20a.
Per garantire una transizione senza soluzione di continuità dalle attuali prescrizioni dell’OIAt alle future prescrizioni dell’OEn sulla messa in commercio ed escludere una duplice regolamentazione nell’OIAt e nell’OEn, il campo d’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 OIAt è limitato nel tempo in un nuovo articolo 42a (cfr. sotto).
19 Detti «apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale» nell’ordinanza sull’energia e nei regolamenti europei in materia di ecodesign. 16/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319