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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

1 Situazione iniziale

1.1 Stato della tecnica

Secondo l’articolo 11 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), le emissioni devono essere limitate, nell’ambito della prevenzione, nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Conformemente a questo principio, i valori limite d’emissione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) sono fissati in base allo stato della tecnica. Se il progresso tecnologico permette di ridurre le emissioni degli impianti a combustione e di altri impianti stazionari, i relativi valori limite nell’OIAt vanno adattati. Grazie a questo meccanismo, l’ordinanza garantisce che nei nuovi impianti sia effettivamente impiegata la migliore tecnica disponibile e che, con il passare del tempo, essa sia integrata anche negli impianti esistenti, in modo da consentire una riduzione continua delle emissioni di sostanze nocive nell’aria.

1.2 Piano d’azione contro le polveri fini

Nel gennaio 2006, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha varato il piano d’azione contro le polveri fini allo scopo di ridurre, mediante una serie di misure, le emissioni di fuliggine e di polveri fini nocive per la salute provocate dal traffico stradale, dagli impianti a combustione alimentati con legna e dagli impianti industriali e artigianali1. Le polveri fini sono composte da minuscole particelle, che penetrano in profondità nei polmoni, provocando affezioni delle vie respiratorie, malattie cardiovascolari e cancro ai polmoni. Per attuare prime misure sugli impianti a combustione alimentati con legna, il 4 luglio 2007 è stata riveduta l’OIAt: per gli impianti a combustione con una potenza termica fino a 350 kW è stata introdotta una prova della conformità con le norme europee applicabili, in modo da migliorarne la qualità, mentre per gli impianti a combustione automatici alimentati con legna con una potenza termica superiore a 70 kW sono stati inaspriti i valori limite d’emissione per le polveri fini e il monossido di carbonio (CO). Per i piccoli impianti a legna si è invece rinunciato a fissare un valore limite per le polveri fini e ad abbassare il valore limite per il monossido di carbonio2.

1.3 Emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna

Negli ultimi anni, ottimizzazioni costruttive hanno permesso di migliorare continuamente la qualità di combustione delle caldaie a legna con una potenza termica fino a 70 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, come stufe, caminetti ecc. A questo risultato hanno contribuito i requisiti più severi per questi impianti introdotti nel 2010 in Germania – un mercato importante all’interno dell’UE – con la revisione della 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV), che ha fissato nuovi valori limite, entrati in vigore in due tappe. La seconda tappa, in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede requisiti nettamente più severi dei valori limite vigenti attualmente in Svizzera. Siccome per gli impianti a legna il rapporto tra le emissioni di polveri fini e inquinanti organici e l’energia prodotta resta molto più elevato rispetto ad esempio a quello per gli impianti a olio o a gas, la lotta contro l’inquinamento atmosferico impone tuttora un intervento. In Svizzera, gli impianti a legna sono responsabili del 10-15 per cento delle emissioni di polveri fini da tutte le fonti e circa la metà di tale quota proviene da piccoli impianti a legna. A seconda del luogo e della stagione, il contributo di questi impianti all’inquinamento atmosferico può raggiungere livelli nettamente superiori.3 Un adeguamento delle prescrizioni dell’OIAt concernenti gli impianti a combustione alimentati con legna fino a

1 Comunicato stampa del 16.01.2006 sul piano d’azione contro le polveri fini

2 Il valore limite per il CO di 4000 mg/m3, già in vigore per gli impianti a legna con una potenza termica da 20 a

70 kW, è stato esteso all’intervallo di potenza fino a 20 kW.

3 Holzfeuerungen: eine bedeutende Quelle von Feinstaub in der Schweiz, PSI/Empa/FHNW, 2013 (in tedesco) 3/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319