Rapporto OIAt OEn

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

Allegato 3 cifra 62 cpv. 3

Invece di un rimando alle lettere e (scaldacqua a gas ad accumulazione; lettera f nell’OIAt vigente) e f (scaldacqua ad azione istantanea a gas; lett. g nell’OIAt vigente) dell’articolo 20 capoverso 1, sono menzionati espressamente i due tipi di impianti a combustione, in modo da far capire meglio a quali impianti a combustione si applica la deroga di cui alla cifra 62 capoverso 3.

Allegato 3 cifra 63

Cfr. commenti all’allegato 3 cifra 414 sopra.

Allegato 3 cifra 7 cpv. 3

Finora l’OIAt vieta l’impiego di altri combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13 negli impianti a combustione alimentati con olio con una potenza inferiore a 350 kW. Ad esempio, per motivi di protezione del clima vi è tuttavia un interesse a poter impiegare alcuni combustibili biogeni anche in piccoli impianti a combustione. A condizione che siano soddisfatti determinati criteri di qualità e le emissioni non superino quelle dell’olio da riscaldamento, dal punto di vista dell’igiene dell’aria non vi è alcun motivo di opporsi. La presente revisione sostituisce quindi il divieto di massima con una soluzione che consente maggior flessibilità.

Alla cifra 7 capoverso 3 sono stabilite due condizioni che, se rispettate, consentono l’impiego di altri combustibili liquidi anche negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 350 kW. Da un lato le proprietà rilevanti di tali combustibili devono soddisfare i requisiti di qualità di una norma. Può trattarsi di una norma o di una serie di norme già esistente oppure può essere elaborata una nuova norma o regola. Lo scopo è di favorire la standardizzazione e di garantire il mantenimento della consistenza e della composizione, una condizione per escludere problemi durante la combustione. Occorre, inoltre dimostrare, mediante un programma di misurazione sotto la supervisione di un’autorità (di norma l’ufficio cantonale della protezione dell’aria con la partecipazione dell’UFAM), che il combustibile può essere incenerito nel tipo d’impianto previsto rispettando i valori limite applicabili e senza provocare emissioni rilevanti di altri inquinanti. I combustibili liquidi per i quali è stata fornita tale prova possono essere impiegati anche negli impianti (del tipo ammesso) con una potenza inferiore a 350 kW.

Allegato 4 cifra 1

La presente revisione dell’OIAt completa il testo con il nuovo articolo 20d e sostituisce «strumenti di lavoro» con «macchine e apparecchi con motore a combustione interna».

Allegato 4 cifra 211

Le modifiche all’articolo 20 (premesse per la messa in commercio di impianti a combustione) e l’introduzione dell’articolo 20d (condizioni per la messa in servizio) devono essere aggiornate anche a questa cifra. A tal fine sono adeguate le lettere corrispondenti indicate tra parentesi. La categoria dei bruciatori a vaporizzazione d’olio secondo la norma EN1 è stralciata dalla tabella, poiché in virtù della legislazione sui prodotti da costruzione attualmente le prescrizioni dell’OIAt sulla messa in commercio non sono più applicabili a questa categoria (cfr. n. Error! Reference source not found.). Con l’entrata in vigore della revisione dell’OIAT e dell’OEn (cfr. n. Error! Reference source not found.) le prescrizioni applicabili a questi apparecchi a olio saranno disciplinate unicamente nell’OEn.

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