Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
4 Commento alle singole disposizioni
Art. 3 cpv. 2 lett. c
Al capoverso 2 lettera c, la presente revisione dell’OIAt aggiunge il rimando al nuovo articolo 20d. Inoltre «strumenti di lavoro» è sostituito con «macchine e apparecchi con motore a combustione interna».
Art. 13 cpv. 3
L’articolo 13 stabilisce i punti essenziali per la sorveglianza delle emissioni degli impianti stazionari e costituisce la base per il controllo degli impianti a combustione. Finora, per gli impianti a combustione la periodicità era fissata in generale a due anni. In futuro, gli impianti a gas dovranno essere controllati solo ogni quattro anni, mentre per gli impianti a olio è mantenuta una periodicità di due anni e lo stesso intervallo è introdotto anche per gli impianti a legna fino a 70 kW.
Per gli impianti a gas è possibile estendere l’intervallo di controllo a quattro anni senza dover temere un aumento delle emissioni inquinanti. Soprattutto i moderni impianti a olio dispongono invece di componenti rilevanti ai fini delle emissioni con una durata di vita relativamente breve, in parte inferiore a due anni, che di conseguenza devono essere sostituiti regolarmente. Per questo motivo, per tali impianti non è opportuno prolungare l’intervallo di controllo.
Art. 13a
Il nuovo articolo 13a formula il principio, secondo cui le imprese che eseguono misurazioni ufficiali delle emissioni18 devono dimostrare periodicamente attraverso audit di conoscere le regole riconosciute della metrologia (e implicitamente il loro uso). Sono eccettuate le misurazioni su impianti alimentati con olio, gas e legna nell’ambito del controllo degli impianti a combustione, dal momento che tali misurazioni sono eseguite da numerosi controllori che hanno seguito formazioni specifiche, come pure le misurazioni sui motori a combustione stazionari e le turbine a gas con una potenza termica fino a 100 kW, per cui è prevista una procedura semplificata, nonché nei distributori di benzina.
Il controllo degli impianti che hanno un’incidenza sulla qualità dell’aria è un compito fondamentale degli uffici cantonali della protezione dell’aria. Nell’autunno del 2014, la CCA ha incaricato Cercl’Air di elaborare un progetto di garanzia di qualità con la partecipazione della Confederazione. Quale prima variante Cercl’Air ha esaminato un accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025, che è però stato giudicato dalla CCA e da Cercl’Air inopportuno a causa dell’elevato onere iniziale sia per le autorità sia per i servizi di misurazione privati che operano abitualmente in Svizzera, che hanno un effettivo di personale di soli 1-5 collaboratori. Sarà invece elaborata un’abilitazione che preveda degli audit nell’ambito dei quali i servizi di misurazione dovranno dimostrare di soddisfare i criteri stabiliti per poter determinare correttamente le emissioni degli impianti stazionari. Per i servizi di misurazione privati l’abilitazione è obbligatoria. I servizi di misurazione ufficiali potranno sottoporsi a titolo volontario alle misure di garanzia di qualità; ciò può eventualmente essere introdotto nelle legislazioni cantonali.
18 In tutta la Svizzera, servizi di misurazione privati e ufficiali eseguono circa 4100 misurazioni all’anno (senza contare gli impianti a olio e a gas <1 MW, gli impianti a legna <70 kW e i distributori di benzina). 15/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319