Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
con una potenza termica superiore a 500 kW e presuppongono determinate condizioni (interfacce) a livello di comando elettronico degli impianti a combustione. Le caldaie prodotte in serie con una potenza termica fino a circa 300 kW dispongono in parte di comandi semplificati, che attualmente non soddisfano ancora queste condizioni.
Alla cifra 525 è introdotta una prova della disponibilità dei sistemi di separazione delle polveri per gli impianti a combustione a partire da 70 kW. La disponibilità dipende dalla durata di funzionamento dell’impianto, ossia dal tempo durante il quale sono prodotte emissioni. Per gli impianti oltre 500 kW è possibile applicare le FAQ 38 o una procedura analoga, a condizione che sia adeguata nel singolo caso. È ipotizzabile che questo strumento dovrà essere sviluppato ulteriormente in base alle esperienze maturate nella pratica. Per gli impianti fino a 500 kW è presumibile che per il momento una prova della disponibilità secondo le FAQ 38 sia troppo onerosa o irrealizzabile a causa delle condizioni tecniche richieste all’impianto e sia pertanto necessario un monitoraggio semplificato. È prevedibile che nei prossimi anni, in seguito alla nuova prescrizione dell’OIAt, i fabbricanti di impianti a combustione e separatori delle polveri in collaborazione con le autorità esecutive troveranno soluzioni e faranno progressi, che consentiranno di sostituire il monitoraggio semplificato.
Le modalità di determinazione della disponibilità hanno conseguenze anche per il grado di disponibilità prescritto dall’OIAt. Per i nuovi impianti è presumibile che un valore superiore al 90 per cento sia realistico31. Per gli impianti esistenti è ipotizzabile che una disponibilità del 90 per cento non sia raggiungibile sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica. Gli specialisti partono dal presupposto che in questi casi dovrebbero essere possibili disponibilità almeno del 75 per cento. Per garantire il margine di manovra necessario, al capoverso 2 è adottata la formulazione «di regola la disponibilità deve essere almeno del 90 per cento», il che consente, in casi giustificati, disponibilità inferiori.
Allegato 3 cifra 61 cpv. 1 e 2
Questa cifra fissa i valori limite d’emissione di singoli inquinanti per le varie categorie di impianti a combustione alimentati con gas. Per preparare la presente revisione dell’OIAt, l’UFAM ha fatto elaborare un rapporto, in cui è stato analizzato lo stato della tecnica per gli impianti a combustione alimentati con olio e gas e sono state formulate raccomandazioni sui valori limite da iscrivere nell’OIAt in futuro32. Le conclusioni del rapporto sono state discusse in gruppi di lavori sotto la direzione dell’UFAM con rappresentanti delle autorità, del settore degli impianti a olio, gas e legna nonché dei controllori di impianti a combustione, degli spazzacamini e di altri. Per gli ossidi d’azoto è inserito un valore limite di 200 mg/m3 per i radiatori con e senza emissione luminosa, che finora non erano disciplinati espressamente nell’OIAt. Tale valore corrisponde ai requisiti delle prescrizioni europee in materia di ecodesign per questi impianti. Il valore limite per gli ossidi d’azoto di 80 mg/m3 si applica ora anche ai bruciatori atmosferici con una potenza termica pari o inferiore a 12 kW. I restanti valori limite per il monossido di carbonio, gli ossidi d’azoto e l’ammoniaca sono mantenuti invariati.
Conformemente ai requisiti del Protocollo di Göteborg, riveduto nel 2012, un nuovo capoverso 2 fissa, in base allo stato della tecnica, valori limite per la polvere, gli ossidi di zolfo e gli ossidi d’azoto per gli impianti a gas molto grandi (oltre 50 MW).
31 Praxiseinsatz und Überwachung von automatischen Holzfeuerungen mit Elektroabscheider, UFE, 2014 (in tedesco)
32 Abklärungen zum Stand der Technik bei Öl- und Gasfeuerungen bezüglich Vorschriften in der Luftreinhalte- Verordnung (LRV), FHNW su mandato di GKS e dell’UFAM, 2016 (in tedesco, riassunto in italiano) 29/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319