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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

Allegato 2 cifra 144 cpv. 1-3

Nella prassi esecutiva dei Cantoni in materia di autorizzazione degli impianti di miscelazione dell’asfalto, negli ultimi anni il valore limite per i composti organici era generalmente fissato a 50 mg/m3 di carbonio totale. In Germania questo requisito relativo alle emissioni è in vigore già dal 2002. Lo stato della tecnica è rappresentato da misure di limitazione delle emissioni rivelatesi efficaci su impianti simili in Svizzera e all’estero. Adottando misure tecniche e d’esercizio, questo valore limite di 50 mg/m3 di carbonio totale può essere rispettato anche con il consueto impiego del 30-40 per cento di asfalto riciclato e va pertanto inserito nell’OIAt.

Quote superiori al 50 per cento di asfalto riciclato sono piuttosto rare oggi. Per la chiusura dei cicli delle sostanze, tuttavia, in futuro è prevedibile un aumento delle quote riciclate. Allo stato attuale della dotazione e dell’esercizio degli impianti, la quota riciclata ha un influsso notevole sulle emissioni. Per non influenzare sfavorevolmente il tasso di riciclaggio, per gli impianti con quote riciclate elevate occorre pertanto sfruttare tutte le possibilità di riduzione tecniche e d’esercizio e, se necessario, poter fissare nel singolo caso un valore limite meno severo.

Allegato 2 cifra 147

A causa degli elevati flussi volumici, gli impianti di miscelazione dell’asfalto possono provocare emissioni notevoli e costituire un’importante fonte di inquinanti soprattutto a livello locale. L’esercizio degli impianti con un’ampia gamma di prodotti e l’esercizio in modalità batch con frequenti processi di accensione e spegnimento ostacolano sempre più la valutazione degli impianti da parte dei Cantoni mediante le consuete misurazioni di breve durata ogni tre anni. In Germania, la sorveglianza è già un obbligo per i nuovi grandi impianti e l’attuazione sugli impianti esistenti è in preparazione. In Svizzera è prevista l’introduzione della sorveglianza nei circa 15 maggiori impianti, essendo quelli che provocano il maggior impatto ambientale e al contempo garantiscono la miglior sopportabilità economica. Il parametro da misurare costantemente è il carbonio totale. Non sono esclusi approcci indiretti di sorveglianza del carbonio totale mediante la misurazione del monossido di carbonio o soluzioni equivalenti. Per stabilire se è raggiunta la soglia delle 100 000 tonnellate di asfalto prodotto annualmente, occorre considerare tutti i prodotti, compresi quelli che non prevedono l’impiego di asfalto riciclato. Sono però eccettuati gli impianti con una produzione minore e quelli che producono esclusivamente con minerale nuovo, senza l’impiego di asfalto riciclato.

Per eventuali risanamenti degli impianti esistenti è previsto un termine di dieci anni e non sono escluse agevolazioni secondo l’articolo 11 OIAt.

Allegato 2 cifra 291

Per gli impianti di produzione di acido nitrico, il Protocollo di Göteborg riveduto prevede valori limite per gli ossidi d’azoto di 190 mg/m3 per gli impianti esistenti e di 160 mg/m3 per quelli nuovi. Per recepire questa prescrizione conforme allo stato della tecnica anche nell’OIAt, nell’allegato 2 è introdotta una nuova cifra 29, che stabilisce che nell’ambito della produzione di acido nitrico le emissioni di ossidi d’azoto devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 190 mg/m3. Questo valore limite si applica agli impianti esistenti, mentre per quelli nuovi è previsto un valore limite di 160 mg/m3. In Svizzera, questa nuova disposizione riguarda un unico impianto, che già oggi dispone di un sistema SCR20 per l’abbattimento dell’azoto e dovrebbe poter rispettare il nuovo valore limite.

20 SCR: Selective Catalytic Reduction 20/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319