Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
locali oppure, data la grandezza, un esercizio ottimale dell’impianto è nell’interesse del gestore dal punto di vista economico.
Allegato 3 cifra 524
La cifra 524 disciplina il controllo e la misurazione periodici degli impianti a combustione alimentati con legna. Questa cifra va letta in particolare in combinato disposto con l’articolo 13 capoversi 2 e 3 e l’allegato 3 cifra 22. Finora, l’OIAt prevedeva che sia per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale sia per le caldaie a legna con una potenza termica inferiore a 70 kW di norma non era necessaria né una misurazione in occasione del collaudo né una misurazione periodica.
Per gli impianti a combustione fabbricati in serie per il riscaldamento d’ambiente locale, che in base al diritto in materia di prodotti da costruzione devono essere immessi sul mercato con una dichiarazione di prestazione e per i quali il rispetto delle esigenze relative alle emissioni secondo l’allegato 4 cifra 212 OIAt è dimostrato appunto mediante tale dichiarazione di prestazione o eventualmente con una dichiarazione supplementare paragonabile, l’autorità non è tenuta a effettuare alcuna misurazione in occasione del collaudo. Dopo la scadenza della validità dell’articolo 20d lettera a, al 31 dicembre 2021, e la conseguente abrogazione delle esigenze di cui all’allegato 4 OIAt, saranno considerati dichiarazioni equivalenti del fabbricante i documenti di conformità secondo l’OEn (cfr. n. 5.1). Non è necessaria una misurazione in occasione del collaudo neanche per le stufe tradizionali costruite in opera, per le quali il fabbricante o il costruttore conferma in una dichiarazione che la stufa è stata calcolata o dimensionata e costruita secondo la norma EN 15544.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per i quali tali prove non sono disponibili o non possono essere disponibili (trattandosi di pezzi unici realizzati individualmente), l’impianto deve essere munito di un sistema di separazione delle polveri conforme allo stato della tecnica. Se ciò non fosse auspicato o se non fosse possibile, occorre procedere assolutamente a una misurazione in occasione del collaudo, che dimostri il rispetto dei valori limite secondo l’allegato 3 cifra 522. Nell’ambito di tale misurazione devono essere verificate sia le emissioni di monossido di carbonio sia quelle di polvere.
Se negli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale è installato un sistema di separazione della polvere per evitare la misurazione in occasione del collaudo, è importante che tale dispositivo presenti un’efficienza di separazione sufficiente e quindi trattenga efficacemente le particelle di polvere contenute nei gas di scarico. Per quanto riguarda i sistemi di riduzione della polvere, in Germania, dopo la revisione del 2010, la 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung esige che tali dispositivi siano conformi allo stato della tecnica. Siccome il testo non precisa ulteriormente cosa significhi ciò concretamente, è stata elaborata la norma tecnica VDI 3670 «Abgasreinigung – Nachgeschaltete Staubminderungseinrichtungen für Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe», che concretizza la definizione e stabilisce requisiti e procedure di prova. Il campo d’applicazione comprende i separatori delle polveri per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e le caldaie con una potenza termica nominale pari o inferiore a 1000 kW. È presumibile che i fabbricanti conosciuti che operano sul mercato europeo garantiscano la conformità con la norma VDI 3670 per avere accesso al mercato tedesco. Alla cifra 524 capoverso 1 lettera c, la presente revisione dell’OIAt introduce pertanto il principio secondo cui i sistemi di separazione delle polveri devono corrispondere allo stato della tecnica, se sono installati in alternativa alla misurazione in occasione del collaudo.
Per le caldaie, la presente revisione dell’OIAt introduce una misurazione in occasione del collaudo seguita da una misurazione periodica ogni due anni (cfr. art. 13). La misurazione in occasione del collaudo serve a garantire il funzionamento corretto delle nuove caldaie a legna
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