Rapporto OIAt OEn

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

Allegato 3 cifra 411 cpv.1 e 3

Questa cifra stabilisce i valori limite d’emissione di singoli inquinanti per le varie categorie di impianti a combustione alimentati con olio. Per preparare la presente revisione dell’OIAt, l’UFAM ha fatto elaborare un rapporto, in cui è stato analizzato lo stato della tecnica per gli impianti a combustione alimentati con olio e gas e sono state formulate raccomandazioni sui futuri valori limite da iscrivere nell’OIAt22. Le conclusioni del rapporto sono state discusse in gruppi di lavori sotto la direzione dell’UFAM con rappresentanti delle autorità, del settore degli impianti a olio, gas e legna nonché dei controllori di impianti a combustione, degli spazzacamini e di altre persone interessate. L’indice di fuliggine è fissato a 1 e il valore limite per il monossido di carbonio a 80 mg/m3 in generale, dato che tali valori rappresentano da tempo lo stato della tecnica e possono essere rispettati anche dai bruciatori atmosferici. Per quanto riguarda gli ossidi d’azoto, per i radiatori con e senza emissione luminosa, che finora non erano disciplinati espressamente nell’OIAt, è introdotto un valore limite di 200 mg/m3. Ciò corrisponde ai requisiti delle prescrizioni europee in materia di ecodesign per questi impianti. I restanti valori limite per gli ossidi d’azoto come pure il valore limite per l’ammoniaca sono mantenuti invariati.

Conformemente ai requisiti del Protocollo di Göteborg, riveduto nel 2012, un nuovo capoverso 3 fissa un valore limite per gli ossidi d’azoto di 100 mg/m3 per gli impianti molto grandi (oltre 300 MW). In Svizzera non vi è alcun impianto interessato da questo adeguamento.

Allegato 3 cifra 412 cpv. 2 e 3

Sono abrogati due capoversi, che creano un incentivo sbagliato in relazione alle emissioni di ossidi d’azoto. I valori limite d’emissione devono ora essere rispettati indipendentemente dal tenore di azoto nell’olio da riscaldamento («extra leggero»). È quindi abrogata l’onerosa valutazione secondo il capoverso 2, il che rende superfluo anche il capoverso 3.

Allegato 3 cifra 413

Da tempo, le particelle di olio non completamente combuste, che in passato potevano risultare negli impianti a combustione alimentati con olio, non rappresentano più un problema. Per questo motivo, la cifra 413 è abrogata.

Allegato 3 cifra 414

Affinché gli impianti a combustione possano garantire un rendimento elevato e ridurre al minimo le perdite di calore, i modelli moderni sfruttano il calore di condensazione contenuto nei gas di scarico. Tali impianti condensanti con perdite di calore inferiori al 3 per cento sono da tempo lo standard. Il «Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni» (MoPEC) prescrive infatti, per le nuove costruzioni, l’impiego di caldaie condensanti già dalla versione 200823. Ciò si riflette anche nelle cifre di vendita: nel 2012 la quota di caldaie a olio condensanti si aggirava sul 90 per cento, mentre per le caldaie a gas era del 100 per cento. Le prescrizioni vigenti dell’OIAt chiedono invece perdite di calore massime dal 6 all’8 per cento. Per questo motivo, al capoverso 1 le perdite di calore tollerabili sono ridotte al 4 (per la produzione di calore ambiente o il riscaldamento dell’acqua) rispettivamente al 5 per cento (per la produzione di calore

22 Abklärungen zum Stand der Technik bei Öl- und Gasfeuerungen bezüglich Vorschriften in der Luftreinhalte- Verordnung (LRV), FHNW su mandato di GKS e dell’UFAM, 2016 (in tedesco, riassunto in italiano)

23 Cfr. Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC), edizione 2014 23/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319