Rapporto OIAt OEn

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

Art. 42a

Le prescrizioni sulla messa in commercio degli impianti a combustione di cui all’articolo 20 rispettivamente sulla messa in servizio secondo l’articolo 20d devono essere limitate nel tempo, in modo tale che con l’entrata in vigore dei requisiti relativi alla messa in commercio dell’OEn le esigenze dell’OIAt non valgano più:

- impianti a combustione alimentati con olio e gas: le condizioni per la messa in commercio degli impianti di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a-f OIAt sono applicabili fino al 25 settembre 2018, dopodiché si applicheranno i requisiti di cui all’appendice 2.1 rispettivamente 2.25 OEn;

- caldaie a legna: le condizioni per la messa in commercio degli impianti di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera g OIAt sono applicabili fino al 31 dicembre 2019, dopodiché si applicheranno i requisiti di cui all’appendice 2.30 OEn;

- apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido: le condizioni per la messa in servizio degli impianti di cui all’articolo 20d lettera a OIAt sono applicabili fino al 31 dicembre 2021, dopodiché si applicheranno i requisiti di cui all’appendice 2.29 OEn.

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Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010

Le disposizioni transitorie per gli strumenti da lavoro sono scadute e risultano pertanto superflue.

Disposizioni transitorie della presente revisione dell’OIAt

Per tutti gli impianti stazionari che devono essere risanati in seguito alla presente revisione dell’OIAt è concesso il termine di risanamento massimo di dieci anni.

Nell’allegato 3 cifra 415, la presente revisione dell’OIAt introduce l’obbligo di impiegare olio da riscaldamento «Eco» invece del normale olio da riscaldamento «extra leggero Euro» negli impianti a combustione con una potenza inferiore a 5 MW. Siccome in Svizzera le scorte obbligatorie comprendono grandi quantità di olio «extra leggero Euro» e tali scorte sono in parte mantenute per lungo tempo è previsto un periodo transitorio di cinque anni. Sostituire in tempi brevi le scorte obbligatorie con olio «extra leggero Eco» sarebbe troppo oneroso e costoso.

Allegato 1 cifra 72

Secondo l’allegato 1 cifra 71 capoverso 5, nella tabella della cifra 72 le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno devono essere classificate nella classe 1, quella più severa.

Quattro sostanze della cifra 72 OIAt sono sospettate di essere cancerogene in base alla sezione III dell’elenco dei valori MAC della Deutsche Forschungsgemeinschaft. Devono quindi essere riclassificate nell’OIAt. Si tratta del N,N-dimetilformammide (categoria DFG 4), del furfurilalcol (categoria DFG 3B), dell’isopropilbenzolo (categoria DFG 4) e dello stirolo (categoria DFG 4), che l’OIAt inserisce ora nella classe 1.

Le tre sostanze diclorometano, di-(2-etilesil)-ftalato e formaldeide sono invece spostate dalla cifra 72 alla cifra 83, che enumera le sostanze cancerogene (cfr. sotto).

18/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319