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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

energia10, in futuro anche i riscaldamenti centrali a legna dovranno essere sottoposti a misurazioni periodiche degli inquinanti. Si avrà così la garanzia che tali impianti rispettino i valori limite o – in caso contrario – siano regolati o risanati. In linea di massima, l’OIAt e le raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione11 non escludono che le misurazioni di controllo sugli impianti a olio, a gas e a legna siano effettuate da specialisti nell’ambito della manutenzione degli impianti, a condizione che si tratti di personale appositamente formato.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, come stufe o caminetti, non sono invece previste misurazioni. In caso di uso regolare è tuttavia esteso all’intero territorio nazionale il cosiddetto controllo visivo, già praticato in oltre la metà dei Cantoni, nell’ambito del quale si procede di norma all’ispezione del deposito del combustibile e dell’impianto e, se necessario, si informa il gestore sulle possibilità per utilizzare l’impianto in modo ottimale e ridurre le emissioni. Questo aspetto assume grande rilievo soprattutto per i piccoli impianti a comando manuale, poiché in caso di impiego di combustibile inadatto o di uso scorretto provocano nettamente più emissioni. Anche questo controllo visivo dovrà essere effettuato ogni due anni e potrà avvenire contemporaneamente alla pulizia da parte dello spazzacamino. Per gli impianti a combustione utilizzati raramente, ossia accesi solo qualche volta all’anno, non sono previsti controlli periodici.

2.3 Esigenze relative alle macchine e agli apparecchi con motore a combustione in-

terna

Con l’introduzione del regolamento (UE) 2016/1628, l’UE colma varie lacune nella legislazione vigente in relazione alle emissioni delle macchine e degli apparecchi. Una novità importante è l’introduzione di un valore limite di PN, analogamente a quanto prescritto per le automobili e i veicoli commerciali. In Svizzera, per le macchine di cantiere l’OIAt prescrive, già dal 2009, un valore limite di PN di 1x1012 particelle/kWh. Per la nuova norma sui gas di scarico della fase V, il nuovo regolamento dell’UE adotta il valore limite dell’OIAt. Le macchine di cantiere che soddisfano la norma sui gas di scarico della fase V non dovranno quindi più essere rese conformi anche all’OIAt per poter essere impiegate in Svizzera.

Il regolamento (UE) 2016/1628 fissa termini differenti per l’introduzione della norma sui gas di scarico della fase V in funzione della classe di potenza nonché periodi transitori differenti per singole categorie di macchine. È ragionevole che per la messa in commercio di macchine e apparecchi in Svizzera si applichino gli stessi termini. Per le macchine di cantiere, la regolamentazione vigente dell’OIAt resta applicabile sia alle macchine esistenti sia a quelle nuove, che in virtù dei termini menzionati non soddisfano ancora la norma sui gas di scarico della fase V.

Le nuove disposizioni dell’OIAt per le macchine e gli apparecchi si applicheranno quindi a partire dalle scadenze fissate dal regolamento (UE) 2016/1628 per l’introduzione della norma sui gas di scarico della fase V. La tabella 1 enumera le date a partire dalle quali in Svizzera potranno essere immessi in commercio solo macchine e apparecchi che soddisfano le nuove esigenze e corrispondono pertanto alla norma sui gas di scarico della fase V:

10 Faktenblatt Emissionsfaktoren Feuerungen, UFAM, 2015 (in tedesco e francese)

11 Misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio «extra-leggero», gas o legna, UFAM, 2013 (cfr. all. A3) 9/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319