Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
tipi di impianto, ossia gli impianti a combustione a partire da 50 MW alimentati con carbone (ossidi di zolfo, ossidi d’azoto a partire da 300 MW), legna (ossidi di zolfo, ossidi d’azoto a partire da 100 MW), olio da riscaldamento «medio» e «pesante» (ossidi di zolfo) e gas (polvere, ossidi di zolfo e ossidi d’azoto). I valori limite d’emissione adeguati corrispondono a quelli riveduti del Protocollo di Göteborg dell’UNECE.
2.5 Esigenze relative agli impianti di miscelazione dell’asfalto
Oggi i Cantoni applicano requisiti differenti per gli impianti di miscelazione dell’asfalto. Per questi impianti è pertanto prevista l’iscrizione di requisiti specifici nell’allegato 2 OIAt. Questa modifica facilita l’esecuzione cantonale in base alle disposizioni preventive generali di cui all’allegato 1 OIAt e serve all’armonizzazione. La Confederazione adempie così il proprio obbligo di coordinamento delle misure esecutive dei Cantoni.
Le disposizioni per gli impianti di miscelazione dell’asfalto previste dalla presente revisione dell’OIAt comprendono requisiti edilizi e di esercizio, valori limite d’emissione nonché la loro sorveglianza. Lo stato della tecnica è definito tenendo conto anche dei requisiti cantonali e delle esperienze maturate finora nell’ambito dell’esecuzione. È inoltre introdotto un margine di manovra per le autorità, autorizzate a esaminare il singolo caso in presenza di quote elevate di asfalto riciclato. Lo scopo è di garantire la possibilità di riciclaggio.
2.6 Fissazione, da parte delle autorità, di limitazioni dell’ammoniaca nell’agricoltura
Nel 2012, l’UFAM e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) hanno definito, in un aiuto all’esecuzione congiunto, lo stato della tecnica per quanto attiene alla riduzione delle emissioni di ammoniaca dell’agricoltura. Si è proceduto in conformità alla guida pubblicata dall’UNECE per prevenire e ridurre le emissioni di ammoniaca da fonti agricole. Per motivi giuridici formali, per quanto riguarda le stalle chiuse con captazione dell’aria di scarico, queste misure possono essere imposte oggi solo nell’ambito di un piano cantonale.
L’allegato 1 OIAt contiene infatti un valore limite preventivo generale per l’ammoniaca. Originariamente, tale valore limite era stato fissato per gli impianti stazionari dell’industria. L’obbligo di garantire aria fresca agli animali porta di fatto a una diluizione dell’aria di scarico e di conseguenza abbassa le concentrazioni, il che permette di restare al di sotto del valore limite. In linea di massima, l’OIAt vieta la diluizione dell’aria di scarico allo scopo di aggirare i valori limite. Per motivi di igiene dell’aria, il valore limite per l’ammoniaca non è quindi applicabile all’agricoltura. Come già previsto per le stalle aperte, anche nelle stalle chiuse con captazione dell’aria di scarico bisogna quindi esaminare e definire le misure nel singolo caso in base allo stato della tecnica.
2.7 Olio da riscaldamento ecologico
Sul mercato dell’olio da riscaldamento si distinguono due grandi varietà di olio «extra leggero» (EL), descritte anche nella norma svizzera SN EN 181160-212. In base alla norma, il tenore di zolfo dell’olio da riscaldamento «extra leggero» con la designazione «Euro» non deve superare 1000 mg/kg, mentre quello di qualità «Eco» è limitato a 50 mg/kg. Al tempo stesso, il tenore di azoto di quest’ultimo non deve superare 100 mg/kg. Il tenore di azoto tipico dell’olio da riscaldamento «Eco» è nettamente inferiore al valore limite (di norma si aggira su 30-50 mg/kg), mentre per l’olio «extra leggero Euro» è di circa 125 mg/kg. Per quanto riguarda gli altri parametri normati, le due varietà non differiscono (fatta eccezione per l’untuosità). L’olio «extra leggero Eco» ha conquistato crescenti quote di mercato negli ultimi anni e nel 2015 la sua quota a livello nazionale superava il 35 per cento13, seppur con ampie differenze regionali.
12 SN EN 181160-2: Mineralölprodukte – Qualitätsrichtlinien für Heizöle – Kennzeichnung
13 Jahresbericht 2015, Unione petrolifera, 2016 (in tedesco e francese) 11/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319