Rapporto OIAt OEn

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

Classe di po-

2018 2019 2020 2021 20222023

tenza (kW)

P < 56

56 ≤ P < 130

P ≥ 130

Fase V per i nuovi motori e periodo transitorio per le macchine con motori già fabbricati.

Possono essere messe in commercio esclusivamente macchine con motori della fase V (fatte salve le deroghe di cui all’art. 58 del regolamento (UE) 2016/1628).

Tabella 1: Date d’introduzione della norma sui gas di scarico della fase V

Osservazioni sulla tabella

- A partire dall’inizio della fase V non potranno più essere fabbricati motori destinati a essere impiegati nell’UE e in Svizzera che non corrispondono alla norma sui gas di scarico della fase V.

- I motori fabbricati prima della data d’introduzione potranno ancora essere installati fino alla scadenza del periodo transitorio di 24 mesi («motori di transizione»). Questi motori potranno però essere installati solo su macchine fabbricate al più tardi 18 mesi dopo l’introduzione della norma sui gas di scarico della fase V.

- L’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628 prevede, per alcuni casi speciali, un periodo transitorio più lungo. Queste deroghe si applicheranno anche in Svizzera, pur non essendo menzionate nella tabella.

- Secondo l’articolo 2 capoverso 6 OIAt, «per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera.» Per le macchine e gli apparecchi importati fa stato la data d’importazione.

In Svizzera, molti tipi di macchine dispongono di una licenza di circolazione su strada. Basti pensare ai trattori, alle macchine di cantiere o anche ai carrelli elevatori. Queste macchine devono soddisfare le prescrizioni europee sui gas di scarico per la categoria di veicoli corrispondente. Finora nell’OIAt sono state recepite le prescrizioni europee solo per le macchine di cantiere. A tutte le altre macchine si applicavano le limitazioni preventive generali delle emissioni secondo l’allegato 1 OIAt. Nella pratica, ciò ha fatto sì che le macchine non impiegate su cantieri erano trattate diversamente da un Cantone all’altro. Con l’introduzione della norma sui gas di scarico della fase V si applicheranno gli stessi requisiti a tutte le macchine, indipendentemente dal luogo d’impiego.

Per le macchine di cantiere della norma sui gas di scarico della fase V non sarà quindi più necessario fornire la prova di conformità all’OIAt. A partire dall’introduzione della norma sui gas di scarico della fase V, l’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento ogni 24 mesi, a cui sono soggette le macchine di cantiere, si applicherà a tutte le macchine sprovviste di licenza di circolazione su strada. A tal fine, l’UFAM adeguerà le sue raccomandazioni relative alla manutenzione del sistema antinquinamento.

2.4 Grandi impianti a combustione con una potenza termica oltre 50 MW

I valori limite d’emissione per questi impianti sono stati fissati negli anni Ottanta e, in parte, non corrispondono più allo stato della tecnica. La presente modifica dell’OIAt mira quindi ad adeguare i valori limite d’emissione relativi a polvere, ossidi d’azoto e ossidi di zolfo per alcuni

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