Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
La differenza di prezzo tra olio «extra leggero Euro» ed «extra leggero Eco» è ancora dell’1-3 per cento circa.
Il tenore di azoto da tre a quattro volte inferiore nell’olio da riscaldamento «Eco» offre il vantaggio di liberare meno ossidi d’azoto durante la combustione. Si tratta di un aspetto rilevante per l’igiene dell’aria, dal momento che l’inquinamento da ossidi d’azoto in Svizzera resta eccessivo14. Un altro vantaggio dell’olio «extra leggero Eco» è che produce meno residui, il che ha un impatto positivo sulla funzionalità dei componenti (p. es. gli iniettori), sull’onere per la pulizia e di conseguenza sul grado di rendimento, che resta sempre alto. Molti fabbricanti di moderni impianti a combustione a condensazione prescrivono infatti l’impiego di olio «Eco». La semplice sostituzione del combustibile consente però di ridurre le emissioni di ossidi d’azoto anche su vecchi bruciatori. Anche le emissioni di ossidi di zolfo sono nettamente più basse con l’olio «extra leggero Eco», benché anche qui non sussista più alcun bisogno d’intervento, dal momento che i valori limite d’immissione sono rispettati sull’intero territorio nazionale ormai da anni.
La presente revisione dell’OIAt mira a fare dell’olio da riscaldamento «Eco» la norma negli impianti a combustione fino a 5 MW: l’olio «extra leggero Euro» potrà infatti continuare a essere impiegato unicamente in impianti oltre 5 MW, in cui oggi è ancora consentito l’impiego di olio da riscaldamento «medio» e «pesante».
2.8 Altri combustibili liquidi
Finora non era possibile impiegare altri combustibili liquidi – diversi dagli oli da riscaldamento classici – negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 350 kW. Per i gestori di impianti e i fornitori di combustibili vi è tuttavia un interesse crescente, tra l’altro per motivi di protezione del clima, a poter impiegare tali combustibili. Per questo motivo, in quest’ambito è previsto un allentamento dell’OIAt: se un combustibile soddisfa le esigenze relative agli «altri combustibili liquidi» secondo l’allegato 5 cifra 13, i suoi parametri di qualità rilevanti sono stabiliti in una norma (o tutt’al più un regolamento) ed è dimostrato, mediante un programma di misurazione supervisionato dalle autorità, che può essere bruciato in un determinato tipo di impianto a combustione senza creare problemi, può essere impiegato anche in piccoli impianti. La presente revisione dell’OIAt equipara inoltre all’olio da riscaldamento «extra leggero Eco» due combustibili biogeni diffusi: l’olio vegetale allo stato naturale e il metilestere di olio vegetale (secondo la norma EN 1421415 «Biodiesel») potranno essere impiegati in impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 350 kW senza dover fornire la prova richiesta per gli altri combustibili liquidi.
2.9 Limitazioni delle emissioni per le sostanze di cui all’allegato 1 OIAt
L’allegato 1 OIAt stabilisce limitazioni preventive generali delle emissioni per una serie di sostanze. Essenzialmente, queste ultime sono raggruppate per composti inorganici, organici e cancerogeni. Questa classificazione delle sostanze nell’OIAt si basa sugli elenchi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e della Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) per i valori limite sul posto di lavoro (i cosiddetti valori MAC16). Per ciascuna categoria di sostanze, l’OIAt fissa le classi di valori limite da 1 a 3 (o 4) in funzione della pericolosità per la salute o l’ambiente della sostanza, dove 1 designa la classe più severa con il valore limite più basso. Può capitare che la pericolosità delle sostanze sia rivalutata in base a nuove conoscenze e classificata diversamente negli elenchi dei valori MAC della Suva o della
14 NABEL – Luftbelastung 2015, UFAM, 2016 (in tedesco e francese)
15 EN 14214: Prodotti petroliferi liquidi – Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per motori diesel e per impianti di riscaldamento – Requisiti e metodi di prova
16 MAC: concentrazione massima sul posto di lavoro (maximale Arbeitsplatzkonzentration) 12/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319