Rapporto OIAt OEn

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt

Allegato 2 cifra 514

Per la detenzione di animali nell’agricoltura è introdotta una nuova cifra, che stabilisce che la limitazione preventiva generale delle emissioni di ammoniaca secondo l’allegato 1 OIAt non è applicabile, dal momento che l’aria nelle stalle deve necessariamente essere diluita per poter garantire aria fresca agli animali. Al posto della limitazione generale, anche nelle stalle chiuse con captazione dell’aria di scarico l’autorità deve limitare le emissioni nel singolo caso. L’aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura21 ha già definito lo stato della tecnica a titolo indicativo. Le misure concrete devono essere fissate tenendo conto della sopportabilità economica ai sensi dell’articolo 4 OIAt.

Allegato 2 cifra 726 cpv. 1bis

Per gli impianti a combustione alimentati con legname di scarto (e gli impianti d’incenerimento di rifiuti cartacei e simili), per il monossido di carbonio il capoverso 1 esistente fissa un valore limite d’emissione di 250 mg/m3. Per gli impianti oltre 10 MW, questo valore limite è meno severo di quello che devono rispettare gli altri impianti a legna secondo l’allegato 3 cifra 522 (150 mg/m3). Al capoverso 1bisè quindi introdotto un valore limite analogo di 150 mg/m3 per gli impianti alimentati con legname di scarto con una potenza termica superiore a 10 MW.

Allegato 2 cifra 822

In linea di massima, nei motori a combustione stazionari possono essere impiegati tutti i combustibili e i carburanti liquidi secondo l’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante». I rimandi ai combustibili e ai carburanti liquidi e gassosi secondo l’allegato 5 sono pertanto precisati.

Allegato 2 cifra 832

In linea di massima, nelle turbine a gas possono essere impiegati tutti i combustibili e i carburanti liquidi secondo l’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante». I rimandi ai combustibili e ai carburanti liquidi e gassosi secondo l’allegato 5 sono pertanto precisati.

Allegato 2 cifra 87 cpv. 3

Per gli impianti per il trattamento della superficie con sostanze organiche alogenate, al capoverso 3 è prevista una deroga, secondo cui, in caso di oggetti e prodotti ingombranti, per ridurre le emissioni possono essere adottate misure diverse dalle prescrizioni di equipaggiamento e d’esercizio descritte al capoverso 2 lettere a e b. La deroga deve poter essere applicata non solo per gli oggetti ingombranti, ma per esempio anche per oggetti molto piccoli, come le componenti degli orologi. Per questo motivo, il testo è relativizzato con l’introduzione di «in particolare», in modo da offrire alle autorità esecutive un margine di manovra più ampio.

21 Modulo Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft, UFAM, UFAG, 2012 (in tedesco e francese, italiano in preparazione) 21/39 054.11-00003/00006/00002/Q113-0319