Rapporto OIAt OEn
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 39 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OIAt
di processo, calore a distanza e vapore). Ciò assume rilievo per le emissioni di inquinanti atmosferici: minori perdite di calore riducono infatti il consumo di combustibile dell’impianto e di riflesso il volume totale di gas di scarico. La misura contribuisce anche alla protezione del clima: gli impianti emettono infatti meno diossido di carbonio per produrre la stessa quantità di calore utile.
In caso di sostituzione di impianti esistenti vi sono situazioni in cui, per motivi tecnici o economici, gli impianti condensanti non rappresentano un’opzione ottimale. In questi casi non è necessario rispettare il 4 per cento inserito ora nell’OIAt. Perdite di calore più elevate sono inevitabili anche in altri scenari, per esempio nel settore industriale nell’ambito della produzione di calore di processo. Per questi motivi, al capoverso 2 è prevista una deroga, che consente all’autorità di fissare valori superiori al 4 o al 5 per cento. Anche il MoPEC prevede deroghe all’impiego di caldaie condensanti.
Allegato 3 cifra 415
L’olio da riscaldamento «medio» e «pesante» non può essere impiegato negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 5 MW (all. 3 cifra 422). Da tempo l’olio da riscaldamento «extra leggero» è quindi il combustibile standard in tali impianti. Negli ultimi anni ha acquisito sempre più importanza l’olio da riscaldamento «Eco» a basso contenuto di zolfo e, al contempo, con un minor tenore di azoto (cfr. anche cap. 2). L’olio da riscaldamento «Eco» diventa ora lo standard e di conseguenza l’impiego di olio da riscaldamento «extra leggero» – così come di olio «medio» e «pesante» – resta autorizzato solo negli impianti a partire da 5 MW, con un periodo transitorio di cinque anni.
Allegato 3 cifra 421 cpv. 1
Nei grandi impianti a combustione alimentati con olio, per gli ossidi di zolfo e gli ossidi d’azoto il Protocollo di Göteborg, riveduto nel 2012, prevede valori limite d’emissione conformi allo stato della tecnica, che in parte sono inferiori a quelli dell’OIAt vigente. Per questo motivo, alla cifra 421 occorre abbassare i valori limite per gli ossidi di zolfo per gli impianti oltre 50 MW e i valori limite per gli ossidi d’azoto per gli impianti oltre 300 MW. A tal fine è creata una categoria supplementare di impianti oltre 300 MW. Si presume che in Svizzera non vi siano impianti interessati da questo adeguamento.
Allegato 3 cifra 5
Il titolo della cifra 5 «Impianti a combustione alimentati con carbone e legna» che figura attualmente nell’OIAt è sostituito con la denominazione generica e consueta nell’ambito delle norme «Impianti a combustione per combustibili solidi». In linea di massima, il nuovo titolo potrebbe comprendere in futuro altri combustibili, anche ottenuti da biomassa non legnosa. Questo adeguamento linguistico non ha ripercussioni materiali.
Allegato 3 cifra 511 cpv.1 e 3
Per la stessa categoria di potenza degli impianti a carbone – sempreché ve ne siano ancora in esercizio in Svizzera – devono valere requisiti relativi alle emissioni sostanzialmente paragonabili a quelli degli impianti a legna (cfr. all. 3 cifra 522). Per questo motivo, al capoverso 1 per gli impianti alimentati con carbone con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW è introdotto un valore limite per le particelle solide di 100 mg/m3, mentre il valore limite per il monossido di carbonio è ridotto dagli attuali 4000 mg/m3 a 2500 mg/m3. Per le termocucine sia collegate all’impianto di riscaldamento centrale sia individuali – come pure per gli impianti
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