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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Art. 14 Partecipazione degli impianti fotovoltaici

Al sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 15 Commercializzazione diretta

1 Dall’obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti nuovi con una potenza inferiore a 30 kW.

2 I gestori degli impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore, devono passare alla commercializzazione diretta.

3 Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento rispettando un termine di notifica di tre mesi per la fine di un trimestre. Il ritorno all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.

Art. 16 Prezzo di mercato di riferimento

1 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

2 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera.

3 L’UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.

Art. 17 Tassi di rimunerazione e loro adeguamento

1 I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

2 Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l’intera produzione.

3 I tassi di rimunerazione vengono verificati regolarmente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

Art. 18 Durata della rimunerazione e requisiti minimi

1 La durata di rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

2 La durata di rimunerazione inizia con l’effettiva messa in esercizio dell’impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l’impianto in questione.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 19 Ordine di presa in considerazione

1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda tesa a partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità è la data di inoltro.

2 Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

Art. 20 Lista d’attesa

1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui essi non soddisfino manifestamente i requisiti per il diritto.

2 L’Organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d’attesa.

3 Esso gestisce una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.

Art. 21 Smantellamento delle liste d’attesa

1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d’attesa.

Capoverso 2 variante A:

2 Gli impianti nella lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione di volta in volta secondo la data di inoltro della domanda nel seguente ordine:

a. gli impianti che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

b. gli impianti che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2015;

c. gli altri progetti.

Capoverso 2 variante B: