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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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2 Per impianti a gas di depurazione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s’intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti comunali di depurazione delle acque reflue, indipendentemente dal fatto se in tali impianti vengono fatti fermentare anche cosubstrati.

3 Per centrali elettriche a legna d’importanza regionale ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità a legna che presentano una potenza elettrica massima di 3 MW.

Art. 73 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento

1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure edili la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

a. 15 milioni di franchi negli IIR;

b. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione;

c. 600 000 franchi nelle centrali elettriche a legna d’importanza regionale.

Art. 74 Requisiti energetici minimi

1 I requisiti energetici minimi sono determinati nell’allegato 2.3.

2 In caso di rinnovamenti considerevoli, a seguito del rinnovamento l’impianto deve produrre la stessa quantità di energia di prima.

Sezione 2: Importi

Art. 75 Importi per i contributi d’investimento

1 L’UFE determina il contributo d’investimento individualmente per ciascun impianto ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LEne.

2 Il contributo d’investimento ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d’investimento computabili.

3 IL DATEC verifica tale importo almeno ogni cinque anni. In caso di mutamenti considerevoli delle circostanze esso chiede al Consiglio federale di adeguarlo.

Art. 76 Contributo massimo

Il contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:

a. 6 milioni di franchi negli IIR;

b. 1,5 milioni di franchi negli impianti a gas di depurazione;

c. 3,75 milioni di franchi nelle centrali elettriche a legna d’importanza regionale.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 77 Ordine di presa in considerazione

1 È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di inoltro della domanda.

2 Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti con la maggiore produzione supplementare di elettricità.

Art. 78 Lista d’attesa

1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui essi non soddisfino manifestamente i requisiti per il diritto.

2 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di inoltro della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 79 Domanda

1 La domanda ai fini dell’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere inoltrata all’UFE.

2 Essa può essere inoltrata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione cresciuta in giudicato, o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi dell’allegato 2.3.