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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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2.4.2 Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a:
Classe di potenza Bonus per le opere idrauliche
(cent./kWh)
Messa in esercizio:
1.1.2013- dal 1.1.2017
31. 12 2016
≤30 kW 5,6 5,6
≤100 kW 44
≤300 kW 3,3 2,6
>300 kW 2,8 1,4
2.5 Tasso di rimunerazione massimo
Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 cent./kWh.
2.6 Pagamenti parziali e calcolo
2.6.1 La rimunerazione è calcolata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell'anno e dell'elet-
tricità rilevata.
2.6.2 Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti
che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.
3 Durata della rimunerazione
La durata di rimunerazione è di 15 anni.
4 Procedura di presentazione delle domande
4.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, segnatamente il nome del gestore e l’ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
b. consenso dei proprietari fondiari;
c. potenza meccanica media lorda;
d. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
e. dislivello lordo in m;
f. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di impianto;
g. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche condotte forzate incluse;
h. categoria del produttore.
4.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto
4.2.1 Entro due anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23), deve essere presentata una notifica sullo stato di
avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.
4.2.2 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23), deve essere presentata una notifica sullo stato di
avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:
a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
b. concessione;
c. la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo;
d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
e. data di messa in esercizio prevista.
4.3 Messa in esercizio
4.3.1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi entro sei anni dalla garanzia di principio (art. 23).
4.3.2 Gli impianti che secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera a sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanza-
mento del progetto sono avanzati nella lista d’attesa, devono essere messi in esercizio al più tardi entro tre anni dopo la garanzia di principio (art. 23).
4.4 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti: