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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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2 Il gestore di un impianto, per il quale ha ottenuto una rimunerazione unica o un contributo d’investimento, deve consentire all’UFE, su richiesta, di prendere visione dei dati d’esercizio dell’impianto. Nel caso degli impianti fotovoltaici esso deve inoltre garantire all’Organo d’esecuzione di prendere visione di tali dati, se quest’ultimo lo richiede.
Art. 7 Categorie d’impianti fotovoltaici
1 Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:
a. impianti integrati;
b. impianti annessi o isolati.
2 Per impianti integrati s’intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.
Art. 8 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni
1 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s’intendono impianti con una potenza a partire da 100 kW.
2 Per impianti di piccole dimensioni s’intendono:
a. impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
b. impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l’ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.
3 Se il gestore di un impianto ai sensi del capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100 kW, l’impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.
Art. 9 Diritto di opzione nel caso di impianti fotovoltaici
1 I gestori di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni con una potenza fino a 50 MW possono scegliere se richiedere una rimunerazione per l’immissione di elettricità o una rimunerazione unica.
2 Essi esercitano tale diritto di opzione in modo definitivo con l’inoltro della domanda per l’una o l’altra tipologia di promozione. È fatta salva una domanda per una rimunerazione unica per gli impianti di piccole dimensioni dopo la messa in esercizio dell’impianto (art. 45).
Art. 10 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici
Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore ai sensi degli articoli 19 capoverso 4 lettera a e 24 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne:
a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, nella misura in cui non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l’infrastruttura per l’innevamento artificiale o acqua di galleria;
d. impianti che vengono costruiti in relazione con altri interventi nelle acque come le rinaturazioni e le misure di protezione contro le piene, nella misura in cui venga raggiunta un’ecologia delle acque migliore nel complesso rispetto allo stato attuale.
Art. 11 Consumo proprio
Per il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio valgono le disposizioni della sezione 2 del capitolo 4 dell’OEn4.
Capitolo 2: Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12 Requisiti generali
Le condizioni di raccordo ai sensi dell’articolo 11 OEn5 e la determinazione della quantità di elettricità da remunerare ai sensi dell’articolo 12 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Art. 13 Garanzia di origine e plusvalore ecologico
1 I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità devono trasferire all’Organo d’esecuzione le garanzie di origine registrate.
2 Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 25).