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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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rendimento elettrico modulo di cogenerazione [kW]
b. Sfruttamento del calore:
1. gli impianti che possono richiedere il bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire solo il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili.
2. Nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso) deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.
2.3 Requisiti ecologici minimi
2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.
2.3.2 I biocarburanti devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un’agevolazione fiscale per i biocarburanti
ai sensi dell’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)22.
2.3.3 Se un biocarburante viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in
esercizio dell’impianto occorre un’autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane come azienda di produzione con diritto a un’agevolazione fiscale.
2.3.4 Se vengono impiegati biocarburanti per l’esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell’assunzione della
materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova della Direzione generale delle dogane.
2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono soddisfatti se il
fornitore prova che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas naturale e che è stata interamente cancellata come gas biogeno dal servizio di clearing istituito nel settore pertinente.
3 Tasso di rimunerazione
3.1 Calcolo del tasso di rimunerazione
3.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto da una rimunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, da un bonus di
cui al punto 3.3 o 3.4.
3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto.
La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.
3.1.3 I tassi della rimunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai punti 3.2, 3.3 e
3.4.
3.2 Rimunerazione di base
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della rimunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:
(cent./kWh)
Classe di potenza Rimunerazione di base ≤50 kW28
≤100 kW25
≤500 kW22
≤5 MW 18,5
>5 MW 17,5
22 RS 641.61