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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Art. 66 Costi non computabili
Non sono computabili in particolare i costi:
a. che sono stati generati prima della garanzia di principio o dell’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori dell’UFE ai fini della costruzione degli elementi dell’impianto;
b. che vengono remunerati in altro modo come segnatamente i costi per le misure ai sensi dell’articolo 38a della legge federale del 24 gennaio 1997 sulla protezione delle acque8 (LPAc) e dell’articolo 10 della legge federale sulla pesca9 (LFSP).
Art. 67 Costi di produzione capitalizzati
1 I costi di produzione si compongono di:
a. costi d’investimento computabili;
b. costi per l’esercizio dell’impianto, la manutenzione nonché altri costi d’esercizio;
c. reinvestimenti;
d. altri costi, in particolare i costi per l’energia che le eventuali pompe d’alimentazione necessitano ai prezzi di mercato e i costi legati alla sostituzione dell’accumulo di acqua;
e. i costi per i canoni per i diritti d’acqua conformemente alle norme legali valide di volta in volta;
f. i costi del capitale;
g. le imposte dirette, nella misura in cui la persona interessata non sia esonerata dalle imposte.
2 I costi ai sensi del capoverso 1 lettera b vengono computati con complessivamente il 2 per cento dei costi d’investimento all’anno.
3 I costi del capitale si calcolano moltiplicando il capitale necessario all’esercizio per il tasso d’interesse calcolatorio ai sensi dell’articolo 70.
4 Gli attesi redditi, risultanti segnatamente dalla vendita delle garanzie di origine, sono da dedurre dai costi.
5 I costi di produzione si calcolano per il periodo di utilizzazione restante (art. 71) e devono essere indicati annualmente come contributi assoluti dei costi sostenuti.
6 Essi vengono capitalizzati con il tasso d’interesse calcolatorio ai sensi dell’articolo 70.
Art. 68 Prezzo di mercato capitalizzato e reddito di mercato conseguibili
1 Il prezzo di mercato capitalizzato conseguibile si calcola sulla scorta dello scenario del prezzo ai sensi del capoverso 2 e sul tasso d’interesse calcolatorio ai sensi dell’articolo 70.
2 L’UFE allestisce lo scenario del prezzo su base oraria, lo aggiorna annualmente e lo mette a disposizione dei gestori.
3 Il reddito di mercato conseguibile si calcola per ogni anno del periodo di utilizzazione restante dal prezzo di mercato capitalizzato conseguibile moltiplicato per la produzione netta prevista. Il calcolo deve poggiare su un profilo di produzione ottimizzato in termini economici. Alla base degli impianti con una potenza massima di 10 MW possono essere impiegati profili di produzione standard.
Art. 69 Maggiori costi non ammortizzabili
1 I maggiori costi non ammortizzabili ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LEne si calcolano per il periodo di utilizzazione restante come differenza tra i costi di produzione capitalizzati annuali e i redditi di mercato annuali conseguibili.
2 Negli ampliamenti degli impianti esistenti è rilevante l’ulteriore reddito di mercato risultante dall’ampliamento.
3 Nei rinnovamenti degli impianti esistenti è rilevante il reddito di mercato conseguibile dall’intera produzione netta dell’impianto.
Art. 70 Tasso d’interesse calcolatorio
Il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determina, fatte salve le deroghe menzionate nell’allegato 3, sulla scorta dell’articolo 13 capoverso 3 lettera b e capoverso 3bis in combinato disposto con l’allegato 1 dell’ordinanza del 14 marzo 200810 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl).
Art. 71 Periodo di utilizzazione restante
Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell’elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo ai sensi della tabella del periodo di utilizzazione di cui all’allegato 2.2.
Capitolo 6: Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
Sezione 1: Requisiti per il diritto
Art. 72 Definizioni
1 Per impianti d’incenerimento dei rifiuti (IIR) ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s’intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti ai sensi dell’articolo 31 e 32 dell’ordinanza del 1° gennaio 2016 sui rifiuti11.
8 RS 814.20
9 RS 923.0
10RS 734.71