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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Allegato 1.2 (Art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità
1 Definizione degli impianti
Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori sono distribuite su diversi fondi e si trovano prima di un unico punto di immissione, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l'una dall'altra.
2 Tasso di rimunerazione
2.1 Calcolo del tasso di rimunerazione
Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.
2.2 Tassi di rimunerazione
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza Tasso di rimu-
nerazione
(cent./kWh)
Messa in eserci-
zio
1.1.2013- 1.1.2014- 1.4.2015- 1.10.2015- 1.4.2016- 1.10.2016- 1.4.2017- dal 1.1. 2018
31.12.2013 31.3.2015 30.9.2015 31.3.2016 30.9.2016 31.3.2016 30.9.2017
≤100 kW 21,2 18,7 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0
≤1000 kW 18,5 17,0 15,0 14,1 13,1 12,2 11,5 11,0
>1000 kW 17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11,0
3 Durata della rimunerazione
La durata di rimunerazione è di:
a. in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013: 25 anni;
b. in caso di messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017: 20 anni;
c. in caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2018: 15 anni.
4 Procedura di presentazione delle domande
4.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, segnatamente il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto inclusa l’indicazione del numero di fondo e parcella;
b. categoria dell’impianto;
c. potenza pianificata;
d. produzione annua prevista;
e. consenso dei proprietari fondiari;
f. categoria del produttore.
4.2 Messa in esercizio
L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi entro 12 mesi in seguito alla garanzia di principio (art. 23).
4.3 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. data di messa in esercizio;
b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
d. autenticazione dei dati dell’impianto.
5 Disposizione transitoria
5.1 Negli impianti che sono stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata
una decisione di inclusione nella lista d’attesa (art. 72 cpv. 4 LEne) il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 5.2.