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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Art. 48 Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’Organo d’esecuzione accorda la rimunerazione unica in forza di una garanzia di principio e determina il contributo massimo sulla base della potenza menzionata nella domanda e degli importi fissati nell’allegato 2.1.

Art. 49 Termine e notifica di messa in esercizio

1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi entro 12 mesi dalla garanzia di principio ai sensi dell’articolo 48.

2 La messa in esercizio deve essere notificata all’Organo d’esecuzione al più tardi entro 3 mesi dalla messa in esercizio.

3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti ai sensi dell’allegato 2.1 numero 4.2.

4 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’Organo d’esecuzione può, su richiesta, prorogarlo. La domanda deve essere inoltrata prima della scadenza del termine.

5 L’Organo d’esecuzione revoca la garanzia di principio ai sensi dell’articolo 48 e non versa alcuna rimunerazione unica, se la messa in esercizio non è avvenuta entro i termini.

6 Esso può revocare la garanzia di principio ai sensi dell’articolo 48 anche quando la messa in esercizio non gli è stata notificata al più tardi entro tre mesi dalla messa in esercizio.

Art. 50 Determinazione definitiva della rimunerazione unica

1 A seguito della ricezione della notifica completa di messa in esercizio, l’Organo di esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine l’ammontare definitivo della rimunerazione unica. Il contributo massimo determinato nella garanzia di principio ai sensi dell’articolo 48 non deve essere superato.

2 Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti, ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la rimunerazione unica con garanzia di principio, l’Organo d’esecuzione emana direttamente una decisione ai sensi del capoverso 1, allorquando la persona in questione ha inoltrato la notifica completa di messa in esercizio.

Capitolo 5: Contributo d’investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 51 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento

1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, quando mediante misure edili:

a. la portata massima normale dell’acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento;

b. il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;

c. viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento;

d. il volume utile subisce un aumento pari ad almeno il 15 per cento; o

e. la produzione netta annua rapportata alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata di almeno il 20 per cento o di 30 GWh.

2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole, se:

a. almeno una componente principale quali la presa d’acqua, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l’equipaggiamento elettromeccanico dell’impianto devono essere sostituiti o interamente risanati; e

b. l’investimento ammonta ad almeno 10 cent. /kWh della produzione netta media raggiunta in uno degli ultimi cinque anni d’esercizio completi.

Art. 52 Importi

1 L’UFE determina il contributo d’investimento per ciascun impianto individualmente ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LEne.

2 Negli impianti con una potenza massima equivalente a 10MW il contributo d’investimento ammonta al massimo a:

a. 60 per cento dei costi d’investimento computabili per gli ampliamenti considerevoli;

b. 40 per cento dei costi d’investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

3 Negli impianti con una potenza maggiore di 10 MW il contributo d’investimento massimo ammonta a:

a. 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli;

b. 20 per cento dei costi d’investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

4 IL DATEC verifica gli importi almeno ogni cinque anni. In caso di mutamento considerevole delle circostanze, esso chiede al Consiglio federale di adeguarli.

5 Negli impianti idroelettrici sul confine, il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.