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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Art. 103 Informazioni

1 L’Organo d’esecuzione o l’UFE forniscono informazioni:

a. al richiedente: sulla posizione del proprio progetto nella lista d’attesa;

b. al Cantone: su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio;

c. al Comune: su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.

2

I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:

a. essi stessi;

b. uno dei loro enti; oppure

c. una società nella quale detengono una partecipazione.

3 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli Organi federali.

Art. 104 Trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane

L'UFE trasmette alla Direzione generale delle dogane i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l'esecuzione dell'ordinanza del 20 novembre 199614 sull'imposizione degli oli minerali:

a. nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;

b. indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;

c. indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;

d. indicazioni sull’elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;

e. indicazioni sull'impianto, in particolare i processi di produzione, capacità, potenza, grado di rendimento e data di messa in esercizio.

Art. 105 Controllo e provvedimenti

1 L'UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo può chiedere i documenti e le informazioni necessari, disporre verifiche ed effettuare indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

2 Se dal controllo o dall'esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l'UFE o l’Organo d’esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordinano misure adeguate.

3 L’UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 106 Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della rimunerazione secondo il diritto anteriore

Negli impianti che ottengono una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la rimunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell’anno in cui scade la durata della rimunerazione.

Art. 107 Disposizione transitoria relativa allo smantellamento della lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione

Per i progetti che sono avanzati sulla lista d’attesa entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 201615 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, vale il seguente ordine di presa in considerazione:

a. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,

b. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.

Art. 108 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

1 Per gli impianti per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta altresì a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.

2 Gli impianti con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100kW che erano notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, vengono presi in considerazione secondo la data di inoltro della notifica di messa in esercizio.

15 RU 2016 4617