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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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3.3 Bonus per le centrali termoelettriche a legna
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali termoelettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza Bonus per legna (cent./kWh)
≤50 kW8
≤100 kW7
≤500 kW6
≤5 MW4
>5 MW 3,5
3.4 Bonus per biomassa agricola
3.4.1 Il bonus per biomasa agricola viene accordato, se:
a. viene impiegato concime di fattoria segnatamente letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati, e
b. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento, rispetto alla massa fresca.
3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:
(cent./kWh)
Classe di potenza Bonus agricolo ≤50 kW18
≤100 kW16
≤500 kW13
≤5 MW 4,5 >5 MW0
4. Trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale
4.1 Tasso di rimunerazione
Il tasso di rimunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a 52 x-0.17 cent./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2.
Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 26,5 cent./kWh.
4.2 Requisiti minimi
Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi:
a. Requisiti minimi di rendimento elettrico:
per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2.
b. Requisiti di sfruttamento del calore:
la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore.
c. Requisiti ecologici minimi:
per i requisiti ecologici minimi vale il numero 2.3.
5 Pagamenti parziali e calcolo
La rimunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 7.1.
6 Durata della rimunerazione
La durata della rimunerazione è di 20 anni.
7 Procedura di presentazione delle domande
7.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. indicazioni relative all’impianto, segnatamente il nome del gestore e l’ ubicazione dell’impianto;
b. descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
c. potenza nominale elettrica e termica;
d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
e. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;